Sentenza n. 1126/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del giudizio di mancato superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, a.s. 2025/2026, espresso nei confronti del ricorrente, con votazione complessiva pari a 56/100; • della scheda nella parte in cui reca i punteggi delle prove; e l’esito di mancato superamento; • del verbale n. -OMISSIS- della Commissione -OMISSIS-, relativo allo scrutinio finale e alla verbalizzazione del mancato superamento dell’esame; • del verbale n. -OMISSIS- della Commissione -OMISSIS-, relativo al colloquio del 23.06.2026, nonché della scheda di valutazione del colloquio orale del ricorrente; • del verbale n. -OMISSIS- della Commissione -OMISSIS-, relativo alla correzione delle prove scritte e all’attribuzione dei punteggi, nella parte relativa al ricorrente; • del verbale n. -OMISSIS- della Commissione -OMISSIS- e del rapporto informativo allegato; • ove occorra, del verbale n. -OMISSIS- della Commissione -OMISSIS-, recante criteri e griglie di valutazione, nella parte in cui applicato in modo non coerente, non trasparente o comunque non verificabile nel caso del ricorrente; • di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o comunque lesivo, ancorché non conosciuto, del giudizio di mancato superamento dell’esame di maturità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di mancato superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026, con punteggio complessivo di 56/100, e i relativi verbali e schede di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato il giudizio negativo, deducendo vizi nella valutazione delle prove e negli atti della commissione, con specifico riferimento al colloquio orale, valutato 6/20 e insufficiente per tutti gli indicatori. In sede cautelare il TAR ha ritenuto superabili le censure sulle prove scritte, ma ha ravvisato per l’orale un difetto di motivazione e l’impossibilità di verificare il risultato, anche in rapporto al percorso scolastico, alla media di 7,82 nel secondo quadrimestre dell’ultimo anno, al credito scolastico di 33 punti e ai soli 4 punti necessari per superare l’esame. Ha inoltre rilevato che non risultava adeguatamente giustificata la forte divergenza tra il percorso e le valutazioni precedenti e il punteggio orale, né emergeva dai verbali e dalla griglia il rispetto dei criteri ministeriali sul PECUP e sulla considerazione del percorso didattico effettivamente svolto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione ha ripetuto integralmente la prova orale; il riesame si è concluso il 22 settembre 2026 con il punteggio complessivo di 60/100 e il superamento dell’esame. Il TAR ha ritenuto che il nuovo esito positivo, fondato su una valutazione globale del candidato e sopravvenuto rispetto al giudizio negativo impugnato, lo assorbisse e lo superasse totalmente, facendo venir meno le ragioni della controversia. Le spese sono state compensate in considerazione delle particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ritenuto quindi, per quanto sopra, trattenuto il ricorso in decisione ex art. 60 c.p.a., di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’esito positivo dell’esame di Stato di cui al verbale n. 5 del 22 settembre 2026, in atti, ha superato totalmente l’esito negativo della prova oggetto dell’impugnazione;
La decisione in forma semplificata è stata adottata all’esito della camera di consiglio; la sopravvenuta perdita di interesse è stata dichiarata perché il riesame positivo aveva superato integralmente l’esito negativo impugnato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
All’odierna camera di Consiglio, fissata per il prosieguo, il Collegio ha sollevato, ex art. 73 comma 3 cpa, la possibile improcedibilità del ricorso, in applicazione del al c.d. principio di assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa sul tema, dando altresì avviso di possibile decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile pronuncia di improcedibilità e della decisione in forma semplificata; il testo riferisce che le parti non hanno formulato osservazioni.
art. 22, commi 1 e 2, ordinanza ministeriale n. 54/2026
il colloquio è disciplinato dall’articolo 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). A tal fine la commissione d’esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107
La valutazione del colloquio deve essere orientata all’accertamento del PECUP e deve considerare anche le informazioni del curriculum dello studente; inoltre, secondo il comma 2 richiamato nella motivazione cautelare, la conduzione deve tenere conto del percorso didattico effettivamente svolto e delle esperienze formative.
Massime di principio
- Il superamento dell’esame conseguito a seguito del riesame disposto in sede giurisdizionale, quando esprime una valutazione positiva globale del candidato, assorbe e supera il precedente giudizio negativo impugnato e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
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