Cassazione Penale, Sentenza n. 06736/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Singh Harjit, nella veste di amministratore e socio unico della societa' Vikr F ratelli srl fallita nel 2019, era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, finalizzata a procurarsi un ingiusto profitto e a recare pregiudizio ai creditori. Ha impugnato sostenendo: 1) carenza di prova del dolo specifico e che l'omessa tenuta non aveva reso impossibile la ricostruzione del passivo (quindi si sarebbe trattato al piu' di bancarotta semplice); 2) errato mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti; 3) omissione della Corte d'appello nel decidere sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, confermando che l'omessa tenuta delle scritture contabili puo' integrare la bancarotta fraudolenta documentale quando emergano indici del dolo specifico (es.: consistente passivo, mancati versamenti contributivi per 46 dipendenti, pagamenti in contanti non annotati, debiti erariali), e che il bilanciamento delle circostanze e' valutazione insindacabile del giudice di merito se motivata. Ha invece accolto il terzo motivo: la richiesta di pena sostitutiva, presentata tempestivamente nelle note di udienza in base alla disciplina transitoria (art.95 d.lgs.150/2022), non era stata esaminata dalla Corte d'appello. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione sulla domanda di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilita' e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su quel punto; per il resto la sentenza e' stata confermata.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2) legge fallimentare
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale comprende anche l'omessa tenuta totale o parziale dei libri contabili; per la qualificazione e' richiesto il dolo specifico (scopo di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori).
art. 217 legge fallimentare
Disciplina le ipotesi di bancarotta semplice; distingue le condotte prive del dolo specifico (es.: omissione per negligenza) dalle ipotesi di bancarotta fraudolenta.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sul beneficio della derubricazione e applicazione della pena piu' favorevole; il ricorrente sosteneva che, se derubricata, ne avrebbe potuto beneficiare, ma la Corte ha rigettato tale richiesta perche' sussisteva il dolo specifico.
artt. 2214 e ss. cod. civ.
Obbligo generale dell'imprenditore di tenuta dei libri contabili, esteso agli amministratori societari quale obbligo di garanzia sulla corretta tenuta e esposizione della contabilita'.
artt. 2475 e ss. cod. civ.
Specifici doveri di tenuta della contabilita' e di garanzia per gli amministratori delle s.r.l., rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilita' per omessa tenuta.
art. 20-bis cod. pen.
Prevede le sanzioni sostitutive (lavori di pubblica utilita'); la Corte ha ritenuto che la domanda per pena sostitutiva, resa nell'ambito della disciplina transitoria, debba essere esaminata dal giudice di appello se tempestiva.
art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (disciplina transitoria)
Disciplina transitoria che consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive ai giudizi d'appello in corso alla entrata in vigore della riforma (cd. Cartabia), permettendo la proposizione della richiesta anche nelle conclusioni scritte.
art. 23-bis d.l. n. 137/2020, conv. l. n. 176/2020
art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. l. 176/2020
Norma sul rito 'cartolare' introdotta in periodo pandemico; nel caso ha rilevanza per i termini di deposito delle conclusioni scritte (termine breve) e per la tempestivita' della richiesta di sanzione sostitutiva.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Regola i termini per la presentazione delle conclusioni nel nuovo rito d'appello dopo la riforma; la Corte ha ritenuto che, per i giudizi originati da sentenze pronunciate prima della riforma, si applica la disciplina transitoria e non il nuovo termine piu' restrittivo.
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ("correttivo Cartabia")
Modifiche successive alla riforma; la Corte ha rilevato che dette modifiche non contengono una disciplina transitoria idonea a compressare la facolta' processuale dell'imputato rispetto al momento in cui e' nata la sua situazione giuridica.
Massime di principio
- L'omessa tenuta dei libri contabili puo' integrare bancarotta fraudolenta documentale se emergono indici concreti del dolo specifico (es. rilevante passivo, distrazioni, mancati versamenti contributivi, pagamenti "in nero").
- La possibilita' di ricostruire il patrimonio tramite documenti acquisiti da terzi non esclude la bancarotta fraudolenta documentale: anzi, la necessita' di ricorrere ad acquisizioni esterne puo' confermare la gravita' dell'omissione.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e' rimesso al giudice di merito e, se motivato, e' difficilmente censurabile in Cassazione.
- Nella fase transitoria della riforma Cartabia, la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive puo' essere formulata anche nelle conclusioni scritte del rito cartolare e, se tempestiva, il giudice di appello e' tenuto a pronunciarsi; l'omessa valutazione puo' comportare annullamento e rinvio limitato su quel punto.
- In impugnative originate da sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore della riforma, trova applicazione il principio tempus regit actum: la legge vigente al momento della sentenza impugnata regola i limiti all'esercizio di facolta' processuali dell'imputato.
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