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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8930/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per l'accusa di acquisto di cocaina a fini di spaccio. Il ricorrente deduceva carenza della gravità indiziaria: sosteneva che non risultava provato che lo zaino consegnato contenesse stupefacente né che il pacco in possesso di Marino fosse il corrispettivo in denaro; l'incontro e lo scambio non erano avvenuti alla presenza degli inquirenti ma nella pescheria della moglie dove il ricorrente lavorava e per la quale aveva autorizzazione a uscire nonostante gli arresti domiciliari; i messaggi e la localizzazione dell'utenza non provavano l'effettiva riconducibilità dell'utenza al ricorrente; infine è stata prodotta memoria con allegati che lamentavano un presunto errore di identificazione fotografica rilevabile dal confronto tra foto in informativa di PG e documento di identità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame adeguata e priva di vizio logico, valorizzando nel loro insieme le conversazioni intercettate (anche ambientali), i servizi di osservazione e la contestuale ricostruzione secondo cui Marino ordinava a Tomasino di consegnare lo zaino al ricorrente. Ha affermato la correttezza dell'identificazione del destinatario dello zaino e dell'attribuzione dell'utenza telefonica, non manifestamente illogiche. La Corte ha inoltre escluso l'ammissibilità, in sede di legittimità, delle memorie e degli atti di indagine prodotti per la prima volta, ritenuti novità di fatto. Conseguentemente ha confermato la misura cautelare, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. (come indicato nell'atto).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per configurare il concorso di persone nel reato: il ricorrente è accusato di avere agito insieme ad altri (Marino, Tomasino) nell'acquisto di stupefacente.

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Norma del testo unico sugli stupefacenti che sanziona detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; nella fattispecie contestata come acquisto a fini di spaccio di cocaina.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe (testo come riportato nell'atto)

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento; qui indicata per gli adempimenti formali successivi al rigetto.

  • Giurisprudenza Cassazione (Sez.1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789)

    Sez.1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789

    Principio richiamato secondo cui la valutazione della gravità indiziaria per misure cautelari richiede un esame globale e unitario degli elementi probatori e non una valutazione frazionata e atomistica dei singoli dati.

Massime di principio

  • Nelle decisioni sulle misure cautelari il giudice valuta gli elementi indiziari nel loro complesso: anche indizi singoli e parziali possono assumere rilievo se coerenti e convergenti tra loro.
  • Intercettazioni telefoniche e ambientali, unitamente a servizi di osservazione, possono fondare la gravità indiziaria anche se l'ultimo atto dello scambio non è stato colto materialmente dagli inquirenti.
  • In Cassazione è inammissibile introdurre nuove prove o fatti non precedentemente discussi nei gradi antecedenti: le censure basate su documenti e accertamenti nuovi rischiano di essere dichiarate improcedibili.
  • Le contestazioni relative all'identificazione personale e all'attribuzione di utenze telefoniche devono essere sollevate e documentate tempestivamente nei gradi precedenti; un confronto fotografico prodotto per la prima volta in Cassazione difficilmente è valutabile.
  • La localizzazione di un'utenza telefonica è elemento indiziario non risolutivo di per sé; assume valore probatorio se combinata con altre risultanze investigative (conversazioni, posta in essere di incontri, servizi di osservazione).
  • Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario dimostrare l'insufficienza complessiva degli indizi e non solo lacune o incertezze isolate; va proposta una ricostruzione alternativa coerente con i fatti acquisiti.

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