Cassazione Penale, Sentenza n. 8930/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per l'accusa di acquisto di cocaina a fini di spaccio. Il ricorrente deduceva carenza della gravità indiziaria: sosteneva che non risultava provato che lo zaino consegnato contenesse stupefacente né che il pacco in possesso di Marino fosse il corrispettivo in denaro; l'incontro e lo scambio non erano avvenuti alla presenza degli inquirenti ma nella pescheria della moglie dove il ricorrente lavorava e per la quale aveva autorizzazione a uscire nonostante gli arresti domiciliari; i messaggi e la localizzazione dell'utenza non provavano l'effettiva riconducibilità dell'utenza al ricorrente; infine è stata prodotta memoria con allegati che lamentavano un presunto errore di identificazione fotografica rilevabile dal confronto tra foto in informativa di PG e documento di identità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame adeguata e priva di vizio logico, valorizzando nel loro insieme le conversazioni intercettate (anche ambientali), i servizi di osservazione e la contestuale ricostruzione secondo cui Marino ordinava a Tomasino di consegnare lo zaino al ricorrente. Ha affermato la correttezza dell'identificazione del destinatario dello zaino e dell'attribuzione dell'utenza telefonica, non manifestamente illogiche. La Corte ha inoltre escluso l'ammissibilità, in sede di legittimità, delle memorie e degli atti di indagine prodotti per la prima volta, ritenuti novità di fatto. Conseguentemente ha confermato la misura cautelare, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. (come indicato nell'atto).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per configurare il concorso di persone nel reato: il ricorrente è accusato di avere agito insieme ad altri (Marino, Tomasino) nell'acquisto di stupefacente.
art. 73 D.P.R. 309/90
Norma del testo unico sugli stupefacenti che sanziona detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; nella fattispecie contestata come acquisto a fini di spaccio di cocaina.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe (testo come riportato nell'atto)
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento; qui indicata per gli adempimenti formali successivi al rigetto.
Giurisprudenza Cassazione (Sez.1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789)
Sez.1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789
Principio richiamato secondo cui la valutazione della gravità indiziaria per misure cautelari richiede un esame globale e unitario degli elementi probatori e non una valutazione frazionata e atomistica dei singoli dati.
Massime di principio
- Nelle decisioni sulle misure cautelari il giudice valuta gli elementi indiziari nel loro complesso: anche indizi singoli e parziali possono assumere rilievo se coerenti e convergenti tra loro.
- Intercettazioni telefoniche e ambientali, unitamente a servizi di osservazione, possono fondare la gravità indiziaria anche se l'ultimo atto dello scambio non è stato colto materialmente dagli inquirenti.
- In Cassazione è inammissibile introdurre nuove prove o fatti non precedentemente discussi nei gradi antecedenti: le censure basate su documenti e accertamenti nuovi rischiano di essere dichiarate improcedibili.
- Le contestazioni relative all'identificazione personale e all'attribuzione di utenze telefoniche devono essere sollevate e documentate tempestivamente nei gradi precedenti; un confronto fotografico prodotto per la prima volta in Cassazione difficilmente è valutabile.
- La localizzazione di un'utenza telefonica è elemento indiziario non risolutivo di per sé; assume valore probatorio se combinata con altre risultanze investigative (conversazioni, posta in essere di incontri, servizi di osservazione).
- Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario dimostrare l'insufficienza complessiva degli indizi e non solo lacune o incertezze isolate; va proposta una ricostruzione alternativa coerente con i fatti acquisiti.
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