Cassazione Civile, Ordinanza n. 33780/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio avente ad oggetto la rideterminazione dei contributi previdenziali dovuti in relazione ad agevolazioni contributive per lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Dopo un precedente rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la Corte d'appello di Catania aveva accolto solo parzialmente l'appello della società, ricalcolando l'importo dovuto e compensando integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, con riferimento alla complessità delle questioni sostanziali e processuali e al fatto che la giurisprudenza non fosse ancora univoca al momento della proposizione del ricorso introduttivo. La società ha impugnato la sentenza con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 92, 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando motivazione meramente apparente o assente sulla compensazione delle spese, perché la Corte territoriale avrebbe usato una formula generica senza indicare quali fossero i nodi giurisprudenziali ancora irrisolti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la motivazione sulla compensazione delle spese, pur sintetica, era comunque desumibile dal complessivo tenore della sentenza, che dava conto della particolare complessità sia degli aspetti sostanziali sia di quelli processuali della vicenda, ripercorrendo anche l'intero iter fino al giudizio di rinvio e richiamando i criteri applicati in base alla decisione della Commissione europea e alla precedente pronuncia della stessa Corte del 2017. È stata quindi esclusa la denunciata mancanza o apparenza di motivazione. Il ricorso è stato respinto; non sono state liquidate spese per l'assenza di attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
la compensazione integrale delle spese può essere sorretta da una motivazione che dia conto della complessità della controversia e delle questioni non univocamente risolte
art. 132 n. 4 c.p.c.
la motivazione non è apparente se, dal complessivo tenore della sentenza, risultano le ragioni della decisione
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione può essere sintetica purché consenta di comprendere il percorso argomentativo del giudice
art. 111 Cost.
il requisito costituzionale della motivazione è rispettato quando la decisione consente di ricostruire le ragioni poste a base della statuizione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali può essere legittimamente disposta con motivazione sintetica quando la sentenza, letta nel suo complesso, evidenzi la particolare complessità della controversia e delle questioni trattate.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto il collegamento logico tra la statuizione e le ragioni della decisione; non è invece apparente se le ragioni sono ricavabili dal contesto complessivo della sentenza.
- In sede di legittimità, la censura sulla compensazione delle spese non può essere accolta se il giudice di merito ha fatto riferimento a profili sostanziali e processuali complessi e a un quadro giurisprudenziale non ancora stabilizzato.
- Il difetto di specifica attività difensiva degli intimati esclude la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
- In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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