Sentenza n. 407/2026 - Perugia, Sezione 1
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo posta elettronica certificata, in data -OMISSIS-, alla Questura di Perugia ed alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, concernente la documentazione inerente il procedimento di conversione/rinnovo del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di accesso alla documentazione relativa ai procedimenti di rilascio e rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per casi speciali
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2022 di un permesso di soggiorno per motivi speciali connessi al grave sfruttamento lavorativo, rinnovato a Perugia nel 2023, aveva presentato una nuova istanza di rinnovo presso la Questura di Roma dopo il trasferimento di residenza. Non avendo ottenuto riscontro, chiedeva accesso alla documentazione del procedimento, inclusi gli atti istruttori, le convocazioni, i rilievi foto-dattiloscopici e il foto-segnalamento. Dopo che la Questura di Roma lo aveva indirizzato alla Questura di Perugia, il ricorrente aveva presentato a quest’ultima e alla Commissione territoriale un’istanza di accesso rimasta inevasa. Ha quindi chiesto l’accertamento del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la documentazione riguardasse la Commissione e la Questura di Perugia, e che il fascicolo del rinnovo pendente fosse di esclusiva competenza della Questura di Roma; hanno inoltre contestato l’interesse concreto e attuale all’ostensione di documenti non riferibili a quel procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha escluso la legittimazione passiva della Commissione territoriale, poiché i documenti richiesti non riguardavano la sua attività né risultavano da essa detenuti. Ha invece riconosciuto la legittimazione e l’obbligo della Questura di Perugia di riscontrare l’istanza limitatamente ai documenti di propria competenza: benché il procedimento di rinnovo in corso fosse ormai attribuito alla Questura di Roma e il relativo fascicolo si trovasse presso quell’ufficio, la richiesta comprendeva anche atti del precedente procedimento definito a Perugia nel 2023. In particolare, era ragionevole riferire a quel procedimento i rilievi foto-dattiloscopici e il foto-segnalamento; gli atti endoprocedimentali potevano invece essere intesi come relativi al nuovo procedimento romano, in ragione della formulazione non univoca dell’istanza. L’interesse all’accesso è stato ritenuto concreto perché i documenti riguardano direttamente il richiedente e possono incidere sul procedimento dal cui esito dipende la sua permanenza in Italia, consentendogli di interloquire con l’amministrazione e predisporre la tutela giurisdizionale. È stato quindi accertato il diritto di accesso alla documentazione di competenza della Questura di Perugia individuata in motivazione. Spese compensate per metà; per la restante metà il Ministero dell’Interno è stato condannato a pagare 1.000 euro, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
D’altra parte, non sembra dubbio l’interesse del ricorrente ad accedere a documentazione che lo riguarda direttamente e continuerà ad assumere potenziale rilevanza in un procedimento dal cui esito dipende la sua permanenza in Italia.
Il diritto di accesso spetta quando i documenti riguardano direttamente l’interessato e conservano potenziale rilevanza per un procedimento amministrativo incidente sulla sua posizione, anche se l’accesso è richiesto per consentire interlocuzione con la PA e predisporre eventuali tutele giurisdizionali.
art. 24 Cost.
Può condividersi quanto argomentato dal ricorrente, nel senso che “L'acquisizione dell'intero compendio istruttorio storico (ivi inclusi gli atti della Commissione Territoriale e della Questura di Perugia) è indispensabile per verificare la completezza del fascicolo trasmesso o da trasmettere a Roma, onde poter validamente interloquire con la P.A. e approntare le necessarie tutele giurisdizionali contro il grave ritardo procedimentale.
L’esigenza di acquisire documenti per verificare la completezza del fascicolo e predisporre la difesa rispetto a un procedimento amministrativo può fondare l’interesse difensivo all’accesso.
Massime di principio
- Il trasferimento della competenza sul procedimento amministrativo a un diverso ufficio non esclude l’obbligo dell’ufficio che ha gestito un precedente procedimento di riscontrare l’istanza di accesso per i documenti di propria competenza e da esso detenuti.
- L’accesso può essere richiesto anche per documenti formati o acquisiti in un procedimento precedente, se essi riguardano direttamente l’interessato e conservano potenziale rilevanza per un procedimento successivo dal cui esito dipende la sua posizione giuridica.
- L’interesse all’accesso non si esaurisce nella preparazione di un’impugnazione contro un provvedimento lesivo: il diritto di accesso è un bene della vita autonomo e può essere esercitato per consentire un’effettiva interlocuzione con l’amministrazione e predisporre le tutele necessarie.
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