Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36439/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la misura della custodia in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 74 e 73 DPR 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato e alla adeguatezza della misura cautelare, sostenendo che i fatti contestati (marzo 2019 - gennaio 2020) sarebbero antecedenti ad altri fatti per i quali era stato già sottoposto a misure (arresti domiciliari nel 2021) e che, quindi, non sussisterebbe attuale pericolo di recidiva; inoltre riteneva che gli arresti domiciliari sarebbero misura adeguata e che il Tribunale avesse errato nel ritenere l'inidoneità di tale misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale di Palermo ha correttamente valutato la persistenza della pericolosita sull'insieme degli elementi, rilevando arresti e provvedimenti cautelari successivi e la perdurante operativita dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che non siano emersi elementi idonei a superare la presunzione di pericolosita sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che gli arresti domiciliari fossero inadeguati rispetto al rischio di reiterazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74

    artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali relative al traffico di sostanze stupefacenti e alla disciplina degli illeciti; la loro contestazione ha costituito il fondamento fattuale della valutazione del pericolo di reiterazione e della persistente operativita dell'associazione criminosa.

  • Codice di procedura penale, art. 274, lett. c)

    art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualita del pericolo di reiterazione non va inteso come imminenza di un nuovo fatto, ma come continuita temporale del rischio e potenzialita criminale dell'indagato. La Corte lo interpreta come esigenza di valutare la effettivita del pericolo che la misura cautelare deve neutralizzare.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per specifiche fattispecie (tra cui reati associativi), ma la presunzione puo essere superata con elementi concreti, tenendo conto del tempo trascorso e della storia personale dell'indagato. La Corte richiede motivazione sul tempo trascorso e sulla eventuale dissociazione.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma che ha introdotto il concetto di attualita del pericolo di reiterazione nella disciplina cautelare; la Corte ricorda la lettura costituzionalmente orientata di tale riforma e l'esigenza di una valutazione collegata al caso concreto.

Massime di principio

  • Il requisito di attualita del pericolo di reiterazione non richiede che vi sia un pericolo imminente, ma che sussista una continuita temporale e una potenzialita criminale concreta dell'indagato.
  • La cosiddetta dimensione del tempo silente puo concorrere a superare la presunzione di pericolosita, ma solo se collegata fattualmente alla storia personale e comportamentale dell'indagato; il mero decorso del tempo non basta.
  • In ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti vigono presunzioni cautelari piu robuste: la presunzione di pericolosita prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e' relativa e può essere superata solo con elementi concreti e specifici.
  • La ricorrenza di condotte dello stesso tipo, anche se emerse in momenti diversi, rafforza la valutazione di pericolosita e la giustificazione della misura cautelare custodiale.
  • Il giudice deve motivare espressamente anche sul tempo trascorso dai fatti contestati e sulle ragioni per le quali ritiene che la presunzione non sia superata; il ricorrente, per ottenere la revoca o l'alleggerimento della misura, deve affrontare e confutare specificamente quella motivazione.
  • Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inadeguati quando la natura dell'associazione e la persistenza di condotte similari indicano rischio concreto di reiterazione; la scelta della misura deve risultare dalla valutazione complessiva dei fatti e della personalita dell'indagato.
  • In cassazione i ricorsi che non si confrontano specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato rischiano l'inammissibilita; e' quindi necessario contestare punto per punto le ragioni giustificative del giudice di merito.
  • La valutazione cautelare e' complessiva e dinamica: occorre considerare cronologia dei fatti, eventuali provvedimenti successivi, operativita dell'associazione e segnali di perdurante inserimento nel circuito criminale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.