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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30045/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della parte privata avverso la decisione della Corte di appello di Brescia in materia di protezione internazionale e umanitaria, cassando con rinvio. Nella parte dispositiva dell'ordinanza n. 34322/2021 era stato indicato il rinvio alla Corte di appello di Milano anziché alla Corte di appello di Brescia. La parte soccombente nel precedente grado ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, sostenendo che l'indicazione della Corte di appello di Milano fosse un mero refuso da emendare con rinvio alla Corte di appello di Brescia, giudice che aveva pronunciato la sentenza cassata.

La decisione

La Corte ha escluso che l'indicazione della Corte di appello di Milano costituisse un errore materiale. Ha ritenuto che il rinvio a un diverso giudice di pari grado non fosse un refuso, ma una scelta processuale consapevole del Collegio, coerente con la motivazione e il dispositivo dell'ordinanza precedente e con l'art. 383, primo comma, c.p.c., allora vigente, che esprime il principio di alterità del giudice di rinvio. Perciò il ricorso per correzione è stato rigettato e non sono state poste spese.

Norme richiamate

  • art. 383, primo comma, c.p.c.

    La norma è letta come fondamento del principio di alterità del giudice di rinvio; il rinvio può essere disposto a un giudice di pari grado diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, e l'indicazione di tale giudice non integra errore materiale se sorretta da una scelta processuale espressa.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale non è ammissibile quando l'asserita divergenza tra dispositivo e volontà del giudice non deriva da mero lapsus, ma da una scelta processuale desumibile dal complesso della decisione.
  • Nel giudizio di cassazione con rinvio, l'indicazione del giudice di rinvio può essere validamente orientata verso un ufficio di pari grado diverso da quello che ha emesso la decisione cassata, in applicazione del principio di alterità del giudice di rinvio.
  • Per qualificare un errore come materiale occorre che esso sia oggettivamente riconoscibile come refuso; quando la motivazione e il dispositivo convergono verso la medesima scelta, il rimedio della correzione non può essere utilizzato per modificare il contenuto decisorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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