Cassazione Civile, Ordinanza n. 30045/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della parte privata avverso la decisione della Corte di appello di Brescia in materia di protezione internazionale e umanitaria, cassando con rinvio. Nella parte dispositiva dell'ordinanza n. 34322/2021 era stato indicato il rinvio alla Corte di appello di Milano anziché alla Corte di appello di Brescia. La parte soccombente nel precedente grado ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, sostenendo che l'indicazione della Corte di appello di Milano fosse un mero refuso da emendare con rinvio alla Corte di appello di Brescia, giudice che aveva pronunciato la sentenza cassata.
La decisione
La Corte ha escluso che l'indicazione della Corte di appello di Milano costituisse un errore materiale. Ha ritenuto che il rinvio a un diverso giudice di pari grado non fosse un refuso, ma una scelta processuale consapevole del Collegio, coerente con la motivazione e il dispositivo dell'ordinanza precedente e con l'art. 383, primo comma, c.p.c., allora vigente, che esprime il principio di alterità del giudice di rinvio. Perciò il ricorso per correzione è stato rigettato e non sono state poste spese.
Norme richiamate
art. 383, primo comma, c.p.c.
La norma è letta come fondamento del principio di alterità del giudice di rinvio; il rinvio può essere disposto a un giudice di pari grado diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, e l'indicazione di tale giudice non integra errore materiale se sorretta da una scelta processuale espressa.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale non è ammissibile quando l'asserita divergenza tra dispositivo e volontà del giudice non deriva da mero lapsus, ma da una scelta processuale desumibile dal complesso della decisione.
- Nel giudizio di cassazione con rinvio, l'indicazione del giudice di rinvio può essere validamente orientata verso un ufficio di pari grado diverso da quello che ha emesso la decisione cassata, in applicazione del principio di alterità del giudice di rinvio.
- Per qualificare un errore come materiale occorre che esso sia oggettivamente riconoscibile come refuso; quando la motivazione e il dispositivo convergono verso la medesima scelta, il rimedio della correzione non può essere utilizzato per modificare il contenuto decisorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29996/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30017/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30021/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30025/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30027/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30028/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →