Sentenza n. 303/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – n. 61032.U datato 28 settembre 2023, con il quale la ricorrente è stata nominata Dirigente penitenziario di esecuzione penale esterna, per la durata di tre anni e con decorrenza dal 2 ottobre 2023, con incarico di Direttore aggiunto presso l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Bologna; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, esecutivo, attuativo o comunque connesso rispetto agli atti impugnati, con riserva di motivi aggiunti, anche per quanto non conosciuto; nonché per il risarcimento e/o l'indennizzo di ogni danno materiale ed immateriale derivante alla ricorrente dall'esecuzione degli atti impugnati, subito e subendo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di nomina a dirigente penitenziario di esecuzione penale esterna con incarico di Direttore aggiunto, nella parte in cui non riconosce l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. 75/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente penitenziaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 15, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. 63/2006 e dell'art. 14, comma 1, d.l. 75/2023, poiché l'atto le riconosceva stipendio, indennità integrativa speciale, indennità pensionabile e indennità dirigenziale, ma non l'ulteriore indennità prevista per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria. L'Amministrazione sosteneva che il legislatore avesse inteso escludere i dirigenti aggiunti, in quanto titolari di funzioni di mero supporto ai dirigenti titolari, e che comunque la ricorrente non avesse dimostrato di avere assunto responsabilità peculiari tali da giustificare il beneficio. La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento o l'indennizzo dei danni patrimoniali, all'immagine e alla reputazione professionale, riservandosi di specificarli nel corso del giudizio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di annullamento. Il TAR ha ritenuto che il Direttore aggiunto appartenga alla qualifica dirigenziale di esecuzione penale esterna e abbia superato il medesimo concorso pubblico previsto per l'accesso alla carriera dirigenziale. L'art. 14, comma 1, d.l. 75/2023 attribuisce l'indennità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria senza distinguere tra dirigenti titolari e aggiunti e senza subordinare il riconoscimento alla prova concreta di specifiche responsabilità. La diversa tipologia e il diverso livello dell'incarico possono incidere soltanto sulla misura dell'indennità, non sull'esistenza del diritto. Il TAR ha valorizzato anche il d.m. 20 settembre 2023, che qualifica l'incarico di Direttore aggiunto presso gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna come incarico di terzo livello, nonché i precedenti conformi del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato. È stata ritenuta irrilevante l'argomentazione relativa alla copertura finanziaria, non potendo quest'ultima restringere la portata della disposizione sostanziale; ai sensi dell'art. 81, comma 3, Cost., la copertura deve essere adeguata al nuovo onere e non può determinare un'interpretazione riduttiva della norma attributiva. Il provvedimento è stato quindi annullato nella parte in cui non riconosceva l'indennità aggiuntiva, con riconoscimento delle conseguenti spettanze stipendiali. La domanda risarcitoria è stata rigettata per genericità, poiché la ricorrente non aveva successivamente specificato né documentato i danni subiti o futuri. Le spese sono state compensate per la natura interpretativa della controversia.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63
La disposizione è richiamata quale disciplina delle componenti del trattamento economico del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nel quadro del riconoscimento delle spettanze stipendiali dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75
di compensare il personale dirigenziale penitenziario in ordine alla diversa tipologia degli incarichi svolti che non trova corrispondenza con il diverso livello di responsabilità assunto
L'indennità aggiuntiva spetta a tutto il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, senza esclusione dei direttori aggiunti. Il livello di responsabilità e la tipologia dell'incarico incidono sulla misura dell'indennità, non sull'an del diritto; non è richiesta la prova concreta di responsabilità ulteriori rispetto a quelle corrispondenti al livello dell'incarico.
art. 4, comma 2, d.m. 20 settembre 2023
costituisce incarico di terzo livello
La qualificazione dell'incarico di Direttore aggiunto come incarico di terzo livello consente di individuare la misura dell'indennità spettante, senza necessità di un ulteriore accertamento concreto sul quantum in relazione alle mansioni svolte.
art. 81, comma 3, Cost.
La norma di copertura finanziaria non può restringere la portata della norma sostanziale attributiva dell'indennità; la copertura deve essere adeguata agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione sostanziale.
Massime di principio
- Quando una disposizione attribuisce un'indennità a tutto il personale appartenente a una determinata carriera dirigenziale senza introdurre distinzioni riferite alle tipologie di incarico, non è possibile escludere dal beneficio una categoria di dirigenti sulla base della diversa denominazione o del carattere aggiunto dell'incarico.
- La diversa tipologia o il diverso livello di responsabilità dell'incarico dirigenziale possono determinare la misura dell'indennità quando la legge prevede una modulazione per livelli, ma non possono incidere sull'esistenza del diritto al beneficio in assenza di un'espressa previsione legislativa di esclusione.
- Quando la normativa collega direttamente la misura dell'indennità al livello della funzione direttiva esercitata, il riconoscimento del beneficio non richiede una prova concreta e ulteriore delle specifiche responsabilità effettivamente assunte dal dirigente.
- La disciplina della copertura finanziaria non può essere utilizzata per interpretare restrittivamente una norma sostanziale che riconosce un trattamento economico; è la copertura finanziaria che deve essere adeguata agli oneri derivanti dalla disposizione sostanziale.
- La domanda risarcitoria proposta in termini generici e non seguita dalla specificazione o documentazione dei danni subiti o subendi deve essere rigettata per difetto di allegazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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