Sentenza n. 1554/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 13.10.2025, nonché per l’accertamento del diritto all’ostensione dei documenti ivi richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti relativa alla richiesta di pagamento di € 388,37 per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione ticket negli anni 2015 e 2016
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario richiesta pagamento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato all'ASP, ai sensi della legge n. 241/1990, un'istanza di accesso agli atti riguardante una richiesta di pagamento ritenuta generica, relativa a prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione ticket non spettante negli anni 2015 e 2016. Ha chiesto copia dell'autocertificazione posta a fondamento della pretesa, degli atti indicanti le prestazioni e le relative date, del conteggio della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, nonché di ogni ulteriore documento utilizzato, presupposto o connesso al procedimento. In assenza di riscontro, ha impugnato il silenzio-diniego ai sensi dell'art. 116 c.p.a., chiedendo l'accertamento del diritto all'ostensione. Nel corso del giudizio l'ASP ha trasmesso soltanto i documenti di cui alle lettere b) e c) per le prestazioni del 2016. Il ricorrente ha quindi lamentato la persistente mancata ostensione dei documenti relativi al 2015 e di quelli indicati alle lettere a), d) ed e) per il 2016.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti già trasmessi dall'ASP, ossia quelli indicati alle lettere b) e c) dell'istanza con riferimento alle prestazioni del 2016. Per il resto ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, poiché il ricorrente è destinatario della pretesa creditoria amministrativa e ha dichiarato di voler valutare l'azione giudiziale a tutela dei propri interessi. Il Collegio ha ribadito che la situazione giuridicamente rilevante richiesta dall'art. 22 della legge n. 241/1990 è più ampia dell'interesse all'impugnazione e che l'interesse all'accesso deve essere valutato in astratto, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza degli eventuali documenti nel futuro processo. Ha ordinato all'ASP di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'esame e l'estrazione di copia dei documenti esistenti indicati alle lettere a), d) ed e) per le prestazioni del 2016 e di tutti i documenti indicati alle lettere da a) ad e) per le prestazioni del 2015. L'ASP è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
La legittimazione all'accesso richiede un interesse qualificato, diretto, concreto, attuale e collegato ai documenti, ma la situazione giuridicamente rilevante è più ampia rispetto a un diritto soggettivo o a un interesse legittimo e non coincide con l'interesse all'impugnazione.
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto contro il silenzio-diniego formatosi sull'istanza ostensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti, ma la situazione giuridicamente rilevante che legittima l'accesso è più ampia rispetto a un diritto soggettivo o a un interesse legittimo e non coincide necessariamente con l'interesse a impugnare l'atto amministrativo.
- La strumentalità dell'accesso rispetto alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante deve essere intesa in senso ampio: è sufficiente che la disponibilità dei documenti sia utile alla cura o alla difesa dell'interesse del richiedente, senza che l'accesso debba essere esclusivamente preordinato a un giudizio già instaurato.
- Quando l'accesso è richiesto in vista di un eventuale giudizio, l'amministrazione e il giudice dell'accesso non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale; tali valutazioni spettano al giudice del successivo giudizio, mentre l'interesse all'accesso va apprezzato in astratto.
- La parziale ostensione dei documenti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente messi a disposizione, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto per i documenti residui ancora non ostesi.
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