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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2158/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere per sei episodi di rapina aggravata in concorso: (i) censura per mancata trasmissione al riesame dei CD con i filmati di videosorveglianza relativi ad alcuni capi (D, E, F); (ii) omissione di autonoma valutazione del "tempo silente" trascorso tra i fatti (circa due anni) e della rilevanza di tale periodo ai fini dell'attualità del pericolo di recidiva; (iii) mancanza di adeguata motivazione circa l'inadeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere (arresti domiciliari, braccialetto elettronico). Il ricorso per cassazione contestava la decisione del Tribunale che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: (1) l'omessa trasmissione dei supporti non è risultata determinante, anche perché alcuni fotogrammi erano già estrapolati su supporto cartaceo e la difesa ha avuto copia dei materiali reclamati; (2) il Tribunale ha adeguatamente motivato la rilevanza del tempo trascorso valutando la gravità, la spregiudicatezza e la ripetizione dei reati in breve arco temporale e i precedenti penali dell'indagato, riducendo rilievo al "tempo silente"; (3) l'eventuale carenza motivazionale dell'ordinanza applicativa è stata integrata dall'ordinanza di riesame che ha argomentato l'inidoneità delle misure alternative per l'inaffidabile capacità di autocontrollo e i legami con ambienti malavitosi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento e i motivi del riesame avverso le misure cautelari; la Corte richiama che l'onere dell'indagato è dimostrare la determinanza di atti non trasmessi al riesame

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Norma sulle comunicazioni e trasmissione degli atti al giudice, richiamata in relazione alla presunta omissione di trasmissione dei supporti audiovisivi

  • art. 292 cod. proc. pen.

    commi richiamati in motivazione

    Requisiti essenziali dell'ordinanza; la Corte osserva che l'assenza di specifica indicazione sulle ragioni di inidoneità delle misure alternative può essere integrata dal riesame

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Introduce il requisito dell'attualità del pericolo; la Corte conferma che il giudice deve valutare prognosticamente la possibilità di reiterazione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere motivazionale aggiuntivo quando si rifiutano misure meno afflittive; la Corte precisa che la violazione non comporta automaticamente nullità, potendo l'integrazione avvenire con il riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente

  • art. 23, c. 8 D.L. n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e art. 16 D.L. 228/2021 conv. L. 15/2022

    Norme eccezionali che hanno autorizzato il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto durante la vigenza delle disposizioni emergenziali; richiamate in ordine al rito seguito

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia, richiamati nella sentenza per la trasmissione e registrazioni dovute

Massime di principio

  • La mancata trasmissione al riesame di atti acquisiti non determina automaticamente l'annullamento della misura: occorre che il ricorrente dimostri che quegli atti siano stati determinanti per l'adozione della misura
  • Il "tempo silente" rileva e deve essere valutato dal giudice della cautela, ma la sua incidenza può essere ridotta dalla gravità, dalla professionalità criminosa, dalla reiterazione in breve tempo e dai precedenti specifici
  • L'assenza di una motivazione dettagliata sull'inidoneità delle misure alternative nell'ordinanza applicativa può essere integrata dall'ordinanza di riesame; non sempre comporta nullità automatica
  • La disponibilità effettiva dei materiali alla difesa (anche tramite consulenti) attenua la doglianza per mancata trasmissione dei supporti al riesame
  • In sede di cassazione chi impugna deve formulare in modo chiaro e provato le ragioni per cui una specifica violazione procedurale avrebbe inciso sul giudizio preventivo: argomentazioni generiche rischiano l'inammissibilità o il rigetto
  • Il giudizio sulle esigenze cautelari è essenzialmente prognostico e deve considerare sia le caratteristiche dei fatti sia la personalità e i precedenti dell'indagato; consigliata documentazione probante su cambiamenti successivi ai fatti per convincere della non attualità del pericolo

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