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Ordinanza

Ordinanza n. 1564/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) della Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli” n. 331 del 15 aprile 2026, ad oggetto “Applicazione della Sentenza Consiglio di Stato n. 04526/2024”, con la quale è stata disposta la trasformazione d’ufficio dei contratti individuali di lavoro dal CCNL Comparto Sanità al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per i lavoratori indicati nell’Allegato 2 della medesima delibera, nonché la revoca parziale della Deliberazione n. 222 del 19 marzo 2025, con contestuale inquadramento giuridico nelle fasce A.O.U. di cui all’Allegato 1; b) della stessa Deliberazione A.O.U. n. 222 del 19 marzo 2025, nella parte in cui viene parzialmente revocata e sostituita con il meccanismo della trasformazione d’ufficio, nonché in quanto atto presupposto il cui regime esecutivo viene ridefinito in termini illegittimi dall’atto impugnato; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto in forma e contenuto, ivi comprese le note istruttorie interne prot. 33567 e 33565 del 11.12.2025, la nota prot. 5428 del 25.2.2026, nonché le eventuali istruzioni operative alla UOC Gestione Risorse Umane consequenziali alla delibera impugnata.

Giustizia amministrativa202603225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria che ha disposto la trasformazione d’ufficio dei contratti individuali di lavoro dal CCNL Comparto Sanità al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, revocando parzialmente una precedente deliberazione e ridefinendo l’inquadramento giuridico dei lavoratori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda ospedaliera universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera universitaria che ha disposto d'ufficio la trasformazione del comparto contrattuale applicabile ai contratti individuali di lavoro di alcuni dipendenti, dal CCNL Comparto Sanità al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, con contestuale inquadramento nelle fasce aziendali indicate negli allegati. È stata inoltre contestata la parziale revoca e sostituzione della precedente deliberazione, nonché degli atti presupposti e consequenziali, comprese alcune note istruttorie interne e le eventuali istruzioni operative. Il Collegio ha rilevato, in via cautelare, un profilo problematico relativo alla giurisdizione, osservando che la trasformazione d'ufficio del comparto di riferimento sembra attenere alla gestione del rapporto di impiego, materia devoluta al giudice ordinario del lavoro, anche quando venga in rilievo un atto amministrativo presupposto. Quanto alla domanda cautelare, i ricorrenti hanno allegato un pregiudizio derivante dall'efficacia degli atti impugnati, ma il danno è stato ritenuto, allo stato, esclusivamente patrimoniale e di consistenza non macroscopica.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare. Il Collegio ha ritenuto che la questione della giurisdizione richieda un approfondimento nella sede di merito, poiché la controversia sembra riguardare la gestione del rapporto di lavoro, devoluta al giudice ordinario, senza che la presenza di un atto amministrativo presupposto impedisca tale cognizione. In ogni caso, ha escluso la sussistenza del periculum in mora: il pregiudizio prospettato appare esclusivamente patrimoniale, di consistenza non macroscopica e integralmente ristorabile, ove ne ricorrano i presupposti, all'esito del giudizio di merito. Non ravvisando quindi i presupposti per la tutela cautelare, il TAR ha negato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata per l'assenza dei presupposti cautelari, in particolare del pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda direttamente la gestione del rapporto di impiego, la cognizione può spettare al giudice ordinario del lavoro anche se la pretesa è collegata o dipende da un atto amministrativo presupposto.
  • Il pregiudizio esclusivamente patrimoniale, di consistenza non macroscopica e integralmente ristorabile mediante risarcimento o altra tutela economica, non integra di regola il danno grave e irreparabile richiesto per la sospensione cautelare.
  • In sede cautelare, qualora la questione di giurisdizione richieda un approfondimento incompatibile con la definizione sommaria, il giudice può riservarne l'esame compiuto alla fase di merito e decidere la domanda cautelare sulla base dell'insussistenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

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