Cassazione Civile, Ordinanza n. 26388/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente bancario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da un cliente nei confronti della banca, deducendo la responsabilità contrattuale dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi connessi all’acquisto, nel settembre 2008, di obbligazioni Lehman Brothers tramite la banca. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda. In appello, il gravame veniva dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. dalla Corte d’appello di Roma, che riteneva l’atto di appello privo della necessaria specificità, perché sostanzialmente riproduttivo delle domande ed eccezioni già svolte e non adeguatamente confrontato con la motivazione di primo grado; inoltre, la Corte territoriale valorizzava la circostanza che fosse stata prodotta solo in appello una perizia finanziaria di parte. Con il ricorso per cassazione, il cliente denunciava falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che l’appello conteneva critiche specifiche alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, in particolare alla conclusione sulla non prevedibilità del default Lehman da parte della banca, e che la perizia prodotta in secondo grado non introduceva novità vietate, ma sviluppava elementi già ricompresi nel thema decidendum del primo grado al fine di contestare la valutazione del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente fondato il motivo, escludendo che l’appello potesse essere qualificato come generico o inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., poiché dall’atto di gravame emergevano censure specifiche e un effettivo confronto con le ragioni della decisione di primo grado. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui l’appello deve contenere la chiara individuazione dei capi contestati e delle relative doglianze, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza; inoltre, la richiesta di nuova valutazione delle prove già acquisite, anche mediante argomentazioni difensive già svolte, non comporta di per sé inammissibilità. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
onere di specificazione dei motivi di appello; inammissibilità per difetto di specificità
L’appello deve individuare chiaramente questioni e punti contestati della sentenza impugnata e contrapporre argomentazioni che ne confutino la motivazione, ma non richiede forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione; la mera richiesta di riesame dei fatti e delle prove già trattate non è, di per sé, causa di inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio denunciato in cassazione riguarda la nullità della sentenza o del procedimento per violazione delle regole sul contenuto dell’appello e sulla relativa ammissibilità.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata secondo il relativo rito camerale.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, è sufficiente che l’atto individui in modo chiaro le parti della decisione contestate e le ragioni della censura, così da consentire il controllo critico sulla sentenza di primo grado.
- La specificità dei motivi di appello non postula formule rituali né la redazione di una sentenza alternativa: ciò che rileva è la presenza di una parte argomentativa idonea a confutare la motivazione impugnata.
- L’appellante può chiedere una nuova valutazione delle prove già acquisite e riproporre le medesime argomentazioni difensive svolte in primo grado; tale impostazione non determina, di per sé sola, l’inammissibilità del gravame.
- La produzione in appello di una consulenza di parte non rende automaticamente generico il motivo di gravame se essa è utilizzata per sviluppare e illustrare contestazioni già ricomprese nel thema decidendum del primo grado.
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