Cassazione Penale, Sentenza n. 27129/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna la revoca della semilibertà disposta dal Tribunale di Sorveglianza in seguito a un episodio disciplinare: Verterame avrebbe rifiutato di ottemperare all'ordine del personale di consegnare una collanina in tessuto e avrebbe tenuto una condotta gravemente oltraggiosa e minacciosa nei confronti degli agenti. Il ricorrente deduce tre censure: (1) mancata acquisizione di prove decisive (relazioni dei servizi sociali che attesterebbero comportamento corretto); (2) vizio di motivazione e inosservanza del requisito di inidoneità al trattamento necessario per revocare la semilibertà; (3) violazione dell'art. 50 l. 354/1975 perché le giustificazioni addotte non sarebbero state valutate e l'episodio sarebbe stato isolato e avvenuto già all'interno del carcere, quindi irrilevante ai fini della revoca.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza sia adeguatamente motivato, abbia valorizzato la gravità e la non isolatezza dell'episodio e il suo contrasto con il presunto "sicuro ravvedimento" alla base del beneficio. La Corte rileva l'insufficienza delle censure (difetto di autosufficienza, tentativo di riesame dei fatti in sede di legittimità) e che, anche se fossero esistite relazioni positive, non è indicato come avrebbero annullato la gravità del comportamento. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Le gravi condanne per reati aggravati da finalità mafiose sono valorizzate dal Tribunale come elemento che aggrava la rilevanza del comportamento e la compromissione del rapporto fiduciario richiesto per la semilibertà.
art. 50, commi secondo e quarto, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Il ricorrente invocava il rispetto di queste disposizioni in relazione all'esame delle giustificazioni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato le giustificazioni e che la doglianza fosse priva di autosufficienza probatoria.
art. 35 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
La Corte ricorda che il detenuto può tutelarsi mediante reclamo alla Direzione dell'istituto o alla Magistratura di sorveglianza: l'episodio verificatosi all'interno del carcere era pertanto opponibile con gli strumenti ordinamentali e poteva essere contestato.
Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019 (Ocoro, Rv. 277452)
Giurisprudenza citata per il principio che, ai fini della revoca della semilibertà, rilevano condotte che, per natura, modalità e oggetto, arrecano grave vulnus al rapporto fiduciario e indicano l'inidoneità al trattamento.
Corte cost. n. 186 del 2000
Fondamento giuridico richiamato in tema di sanzione pecuniaria per impugnazioni irrituali; giustifica la condanna alla somma a carico del ricorrente per l'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La revoca della semilibertà può fondarsi su comportamenti che, per natura, modalità o oggetto, compromettono gravemente il rapporto fiduciario tra detenuto e organi del trattamento; non è necessario che l'episodio avvenga all'esterno dell'istituto.
- Un singolo episodio può essere sufficiente a dimostrare l'inidoneità al trattamento se la condotta è particolarmente offensiva, minacciosa o incoerente con il ravvedimento che giustificava il beneficio.
- In sede di legittimità la Corte non può riesaminare i fatti: le doglianze devono essere autosufficienti (allegare e documentare espressamente elementi nuovi o vizi procedurali), altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Se il detenuto ritiene illegittimo l'ordine del personale o ha giustificazioni, deve utilizzare i rimedi interni (reclamo alla Direzione) o la Magistratura di sorveglianza; la mancata impugnazione preventiva può indebolire le successive doglianze in cassazione.
- Relazioni positive sul comportamento possono essere utili, ma non cancellano automaticamente la rilevanza di condotte gravi; occorre dimostrare concretamente come tali elementi avrebbero potuto escludere l'inidoneità al trattamento.
- Per resistere efficacemente a una revoca della semilibertà conviene documentare subito gli eventi (testimonianze, reclami scritti, atti disciplinari contestati) e prospettare profili di illegittimità formale o errori di diritto, non una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26945/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26946/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26947/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26948/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26949/2024 del 09/07/2024
- Sentenza penale · 9 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26950/2024 del 09/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →