Cassazione Penale, Sentenza n. 47155/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva respinto l'appello avverso il rigetto da parte del G.I.P. della retrodatazione del termine di decorrenza della custodia cautelare eseguita il 31/12/2019. La retrodatazione veniva richiesta in relazione a una misura cautelare per usura aggravata connessa alla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis) e plurimi reati fine; la difesa ha contestato la persistenza del vincolo associativo durante lo stato detentivo e ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge (artt. 125, comma 3; 297, comma 3; 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.), nonché l'insussistenza del requisito della "desumibilità dagli atti" per la prima ordinanza custodiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e reiterazione dei motivi già trattati dal Tribunale, rilevando la manifesta infondatezza del primo motivo. Applicando consolidata giurisprudenza, ha ritenuto che, trattandosi di reato di associazione mafiosa, la partecipazione non si considera interrotta dal regime detentivo salvo prova oggettiva di cessazione, recesso o esclusione dell'associato. Il Tribunale del riesame aveva motivato la mancata retrodatazione valorizzando elementi concreti (contatti con vertici della confederazione, uso di dispositivi mobili dal carcere nel 2020-2021 per agevolare la cosca) da cui desumere la persistenza del vincolo associativo; la Corte ha ritenuto tale motivazione adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e il provvedimento è stato trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare: la Corte conferma che la retrodatazione non opera quando il provvedimento successivo riguarda reato di associazione mafiosa e la partecipazione si è protratta dopo la prima ordinanza, salvo prova di cessazione o recesso.
art. 416-bis cod. pen.
Raggruppamento normativo per il reato di associazione mafiosa: la giurisprudenza applicata presuppone la persistenza del vincolo associativo anche durante la detenzione, fino a prova contraria (cessazione del sodalizio o recesso/esclusione positive).
art. 391-ter cod. pen.
Richiamato in relazione al capo 2: la condotta di favorire interessi della cosca dall'interno del carcere mediante telefoni cellulari è stata considerata elemento concreto a sostegno della permanenza del vincolo associativo.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata quale titolo dell'impugnazione al Tribunale di Catanzaro (impugnazione ex art. 310).
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa per vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto i rilievi generici e reiterativi, respingendo la censura per insufficienza di motivazione.
art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa (come vizio di legge); la Corte non ha ritenuto fondata la censura, avendo ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende; applicata per la somma di euro 3.000 a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi allo stato cautelare del detenuto; disposto dalla Corte in presenza dell'attuale stato cautelare del ricorrente.
Massime di principio
- In casi che riguardano l'associazione di tipo mafioso, la detenzione del soggetto non è di per sé sufficiente a dimostrare l'interruzione della partecipazione: la presunzione di persistenza del vincolo associativo opera salvo prova oggettiva di cessazione, recesso o esclusione.
- Per ottenere la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, occorre che i fatti contestati nella seconda ordinanza siano anteriori rispetto alla prima e che non sussista una partecipazione protratta; se il nuovo capo concerne l'associazione mafiosa, la retrodatazione è di regola esclusa quando vi siano elementi che indicano la continuità della partecipazione.
- La difesa che affermi la cessazione del vincolo associativo deve fornire allegazioni e, se possibile, prove concrete e specifiche; semplici riferimenti allo stato detentivo o comunicazioni familiari non sono necessariamente idonei a superare la presunzione di persistenza.
- La 'desumibilità dagli atti' degli elementi fondanti la prima ordinanza richiede che gli elementi che giustificano la misura siano ricavabili dagli atti processuali: se il provvedimento successivo documenta condotte successive (es. gestione di interessi della cosca dal carcere), tali elementi possono legittimare la non retrodatazione.
- I motivi di ricorso generici o meramente reiterativi dei rilievi già esaminati dal giudice del riesame sono suscettibili di inammissibilità; le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione già resa.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. art. 616 c.p.p.); inoltre, se il ricorrente è ancora sottoposto a misura cautelare, la cancelleria deve darne comunicazione all'amministrazione penitenziaria per gli adempimenti previsti.
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