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Sentenza

Sentenza n. 1003/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 193/2025, RG 598/2024, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/10/2025 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 05/11/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);

Giustizia amministrativa202600426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, passata in giudicato perché non impugnata, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposto il pagamento delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie all'esecuzione del giudicato né alla spettanza della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro non era stata eseguita e che l'Amministrazione non aveva contestato l'obbligo di pagamento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, poiché l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'Amministrazione l'esecuzione del titolo.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione contro l'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è procedibile l'azione esecutiva nei confronti di un'Amministrazione pubblica quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme non è stata eseguita, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando il giudicato risulti non eseguito.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando l'inadempimento del giudicato era già sussistente al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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