Cassazione Civile, Ordinanza n. 28797/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di alcuni soci, per IRPEF, IRES e IRAP relativi agli anni d'imposta 2003-2006, in relazione a debiti fiscali della società partecipata, cancellata dal registro delle imprese durante le operazioni di controllo. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti, riformando la decisione di primo grado che aveva invece ritenuto legittimi gli atti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, perché la CTR aveva ritenuto sufficiente, per escluderlo, il decreto di archiviazione del procedimento penale; l'Ufficio sosteneva che per i periodi e i tributi in discussione bastasse l'obbligo di denuncia per reati tributari, non l'effettiva instaurazione o definizione del processo penale, con esclusione comunque dell'IRAP perché per tale tributo il raddoppio non opera; (2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato elementi istruttori relativi a fatture ritenute oggettivamente inesistenti, a un procedimento penale per truffa connesso alle operazioni contestate, ai versamenti effettuati dalla società utilizzatrice delle fatture e alle contestazioni sull'asserita inesistenza di una fattura emessa da un terzo; (3) violazione dell'art. 109 TUIR, per avere la CTR ritenuto emendabile l'errata imputazione di costi tramite l'emersione di una sopravvenienza attiva nel 2007.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, limitatamente però alle imposte per le quali il raddoppio dei termini può operare; ha escluso il profilo relativo all'IRAP, per la quale il raddoppio non si applica. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per censurare la violazione di legge nella decisione della CTR
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
per i tributi sui redditi, il raddoppio dei termini di accertamento, nel regime temporale applicabile, presuppone l'obbligo di denuncia per reati tributari e non l'effettiva presentazione della denuncia o l'accertamento del reato
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
medesimo principio sul raddoppio dei termini per l'IVA, nel regime anteriore alle modifiche del 2015
art. 331 c.p.p.
l'obbligo di denuncia penale del pubblico ufficiale è il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini
d.lgs. n. 74 del 2000
le violazioni rilevanti sono quelle integranti reati tributari che fanno sorgere l'obbligo di denuncia
art. 43, comma 3, TUIR
rectius del d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte corregge il riferimento normativo della censura, ricondotta al d.P.R. n. 600 del 1973
art. 109 TUIR
norma evocata per contestare la pretesa efficacia emendativa dell'errata imputazione di costi, ma il motivo resta assorbito
Massime di principio
- Nel regime anteriore alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento per imposte sui redditi e IVA opera quando, in base a seri indizi di reato, sorge l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata né che il reato sia accertato in sede penale.
- Il giudice tributario, quando è eccepita la decadenza dell'Ufficio per superamento dei termini, deve verificare solo la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, senza poter sindacare l'effettiva esistenza del reato, che resta estranea al suo sindacato.
- Il raddoppio dei termini non è utilizzabile in modo pretestuoso o strumentale: l'Amministrazione deve dimostrare la reale ricorrenza dei presupposti che fanno nascere l'obbligo di denuncia.
- In tema di impugnazione per omesso esame di fatti decisivi, il giudice di merito deve confrontarsi con tutti gli elementi istruttori specificamente dedotti e potenzialmente idonei a sorreggere la pretesa fiscale; la mancata considerazione di tali elementi può integrare il vizio denunciabile in cassazione.
- Nelle controversie su fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, il dato contabile dei pagamenti non è di per sé decisivo: occorre valutare anche eventuali elementi sulla retrocessione delle somme e sugli indizi complessivi di inesistenza dell'operazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →