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Sentenza

Sentenza del 30/11/2018 n. 3461 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRPEF - Reddito di impresa - Costi -- Spese di sponsorizzazione - Art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 - Deducibilità - Condizioni. IRPEF - Reddito di impresa - Costi -- Spese di sponsorizzazione - Art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 - Antieconomicità - Non sindacabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRPEF e del reddito d'impresa, di spese di sponsorizzazione di importo annuo inferiore a 200.000 euro, sostenute ai sensi dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. L'Amministrazione finanziaria contestava, in sostanza, la deducibilità delle spese sotto il profilo della loro effettività, inerenza e antieconomicità, ritenendo non sufficientemente dimostrato il collegamento con l'attività d'impresa e con la produzione di ricavi.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. Per le sponsorizzazioni rientranti nei limiti dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, non è richiesto uno specifico ulteriore presupposto ai fini della deducibilità. Restano comunque necessari l'effettività della spesa e il requisito dell'inerenza, inteso come finalizzazione alla promozione dei prodotti o dell'immagine dell'impresa. L'Amministrazione non può sindacare la convenienza economica dell'investimento né disconoscere il costo soltanto perché è incerto o aleatorio il conseguimento di maggiori ricavi, quando la sponsorizzazione rientra in una strategia imprenditoriale effettiva.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    Le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive, per importo annuo inferiore a 200.000,00 euro

    La norma consente di presumere la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione sostenute entro il limite previsto, senza imporre ulteriori specifici presupposti per la deducibilità. Devono comunque essere provate l'effettività della spesa e l'inerenza, cioè il collegamento con la promozione dei prodotti o dell'immagine dell'impresa.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione entro il limite previsto dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 sono normalmente deducibili, ma il contribuente deve poter dimostrare che la prestazione è stata realmente eseguita e che il pagamento è effettivo.
  • L'inerenza non richiede la prova di un incremento certo o immediato dei ricavi: è sufficiente che la spesa sia astrattamente e concretamente collegata alla promozione dell'attività, dei prodotti o dell'immagine aziendale.
  • L'Agenzia delle Entrate non può sostituire le proprie valutazioni imprenditoriali a quelle dell'impresa e contestare il costo solo perché appare antieconomico o perché il ritorno commerciale è incerto.
  • La presunzione prevista dalla norma non elimina la necessità di verificare l'autenticità dell'operazione, l'identità del beneficiario, l'importo, la documentazione contrattuale e l'effettiva visibilità promozionale.
  • In situazioni analoghe, è opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, pagamenti tracciabili, materiali pubblicitari e documentazione che dimostri la concreta esposizione del marchio o dell'immagine dell'impresa.

Testo integrale

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