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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21807/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva prestato servizio con più contratti subordinati a tempo determinato presso un'azienda sanitaria e chiedeva di essere stabilizzata, cioè assunta a tempo indeterminato come collaboratore sanitario, profilo infermieristico, sulla base della normativa regionale e nazionale sul superamento del precariato. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo illegittima l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione e valorizzando anche la successiva immissione in servizio e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, oltre a pronunce successive che avevano riconosciuto il danno da ritardo e l'anzianità per i periodi a termine. L'azienda sanitaria ricorreva in cassazione con cinque motivi: 1) nullità del ricorso introduttivo per mancanza dell'indicazione di una norma cogente e dei requisiti dell'art. 414 c.p.c.; 2) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la pretesa attenesse a un interesse legittimo e a una procedura concorsuale riservata al giudice amministrativo; 3) carenza di legittimazione passiva dell'ASL e mancato perfezionamento del contraddittorio, perché la stabilizzazione dipendeva da autorizzazioni regionali; 4) violazione di legge, vizio motivazionale e contraddittorietà, sostenendo che non vi fosse alcun obbligo di assunzione, che la procedura fosse stata sospesa e revocata e che non fosse sorto alcun rapporto a tempo indeterminato in difetto di contratto; 5) erronea regolazione delle spese di primo grado, invocando l'effetto espansivo interno della riforma della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente e perché la pretesa nullità del ricorso introduttivo, non riproposta o non dimostrata in appello, era ormai preclusa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che le controversie relative alle procedure di stabilizzazione del personale pubblico contrattualizzato restano nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché non si tratta di procedure concorsuali in senso proprio ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Ha respinto il terzo motivo, riconoscendo la legittimazione passiva dell'ASL quale soggetto destinatario degli effetti della pronuncia richiesta secondo la legge regionale applicabile. Ha dichiarato radicalmente inammissibile il quarto motivo per commistione di censure eterogenee (violazioni di legge, vizi processuali e motivazionali) e per difetto di specificità, anche perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che valorizzava l'intervenuta stipula del contratto individuale e una precedente decisione passata in giudicato sul danno da ritardo. Ha ritenuto il quinto motivo non idoneo a integrare una vera censura, trattandosi della mera evocazione dell'effetto espansivo interno della cassazione, non verificatosi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    La mancanza, nel ricorso introduttivo, dell'indicazione di una norma di diritto non determina di per sé nullità se il giudice può integrare la qualificazione giuridica della pretesa secondo il principio iura novit curia; in ogni caso, la relativa eccezione deve essere specificamente riproposta o impugnata nei gradi successivi.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificazione e di localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    L'ammissibilità del motivo richiede il deposito e la corretta indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Le nullità dell'atto introduttivo, se non rilevate in primo grado, si convertono in motivi di impugnazione della sentenza che ha deciso nel merito.

  • art. 346 c.p.c.

    La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le eccezioni non accolte, altrimenti esse si intendono rinunciate.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Le controversie del pubblico impiego contrattualizzato appartengono al giudice ordinario, salvo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione; le procedure di stabilizzazione non sono state ritenute concorsuali ai fini della deroga.

  • art. 374 c.p.c.

    Le sezioni semplici possono decidere una questione di giurisdizione già risolta in modo univoco dalle Sezioni Unite.

  • art. 81 legge reg. Campania n. 5 del 2008

    La disciplina regionale sulla stabilizzazione è stata considerata programmatica e attuativa del riassetto del precariato, ma nel caso concreto ha fondato la valutazione dell'illegittima esclusione della lavoratrice dalla procedura.

  • art. 1 legge reg. Campania n. 1/2008

    come modificato dall'art. 1 della legge reg. Campania n. 5/2008

    È la base normativa richiamata per affermare l'illegittimità dell'esclusione dalla procedura di stabilizzazione.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    L'effetto espansivo interno opera solo in caso di cassazione del provvedimento impugnato; nel caso di specie non vi era stata cassazione, sicché il richiamo alle spese di primo grado non costituiva motivo autonomo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla stabilizzazione del personale pubblico contrattualizzato non rientrano nella deroga di giurisdizione per le procedure concorsuali, quando la procedura non presenti natura concorsuale in senso proprio; in tali casi la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e coerente: non è ammissibile la commistione, nello stesso mezzo, di censure eterogenee di violazione di legge, vizio processuale e vizio motivazionale.
  • Le nullità o eccezioni relative all'atto introduttivo che non siano state devolute o riproposte nei gradi successivi non possono essere utilmente fatte valere per la prima volta in cassazione.
  • La legittimazione passiva va verificata in base al soggetto che, secondo la disciplina sostanziale del rapporto, è destinatario degli effetti della pronuncia richiesta; non rileva il solo fatto che il procedimento dipenda anche da atti di altri enti o livelli amministrativi.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una pluralità di rationes autonome, la mancata critica di una di esse rende inidoneo il motivo a scalfire la decisione.
  • Il richiamo all'effetto espansivo interno della cassazione non integra di per sé un motivo di ricorso, ma presuppone l'effettiva cassazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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