Ordinanza n. 5188/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n. 3530/2024, pubblicata in data 21.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita inottemperanza del Ministero all'obbligo di attribuire la Carta Docente per l'importo di 500 euro, come disposto dalla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3530/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 3530/2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all'adempimento in forma specifica, consistente nell'attribuzione della Carta Docente e nell'accesso della docente alla piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di 500 euro. Il TAR ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché nel fascicolo non risultavano depositati gli allegati indicati ai numeri 3 e 4, relativi alla ricevuta di accettazione e alla ricevuta di avvenuta consegna della notifica del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sull'ammissibilità del ricorso né sulla fondatezza dell'asserita inottemperanza. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti, e in particolare alla ricorrente, la questione preliminare di rito rilevata d'ufficio, assegnando trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione e per produrre le ricevute mancanti di accettazione e di avvenuta consegna della notifica. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata espressamente riservata. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione sulla quale intende fondare la decisione e che non è stata oggetto di contraddittorio, deve sottoporla alle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto la disposizione è stata applicata anche per consentire il deposito delle ricevute mancanti relative alla notifica del ricorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È richiamato quale fondamento normativo della Carta Docente oggetto del giudicato civile presupposto; l'ordinanza non ne sviluppa l'interpretazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente decisiva, deve instaurare il contraddittorio su tale questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata documentazione della notifica del ricorso, mediante il deposito delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, può sollevare una questione preliminare di ammissibilità che deve essere esaminata prima delle ulteriori questioni di rito e di merito.
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