Cassazione Civile, Ordinanza n. 20135/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini finanziarie ex art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973 e art. 51 D.P.R. 633/1972. La CTP aveva confermato l'accertamento per mancata documentazione dei movimenti bancari; la CTR aveva poi ridotto i ricavi accertati escludendo una vendita immobiliare. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso sia contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia contro l'Agenzia delle Entrate, deducendo in sostanza che la CTR avesse considerato movimenti di un conto corrente non a lui riconducibile, ma senza indicare chiaramente quale vizio ex art. 360 c.p.c. intendesse far valere e senza confrontarsi con l'accertamento della sentenza impugnata secondo cui il conto era invece proprio del contribuente e l'eventuale erronea intestazione era un mero errore materiale emergente dai prospetti allegati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze perché, dopo la riforma organizzativa, il soggetto legittimato nei rapporti inerenti ai servizi trasferiti è solo l'Agenzia delle Entrate. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che il motivo era privo di specificità e tassatività: non era indicato in modo immediato e inequivoco quale delle censure ex art. 360 c.p.c. fosse proposta, e comunque non era efficacemente contrastata la ratio della decisione impugnata, fondata sull'appartenenza del conto al contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973
legittima l'utilizzo delle indagini finanziarie nell'accertamento tributario
art. 51 D.P.R. 633/1972
richiamato quale base normativa delle indagini finanziarie ai fini IVA
art. 360, comma 1, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e riconducibili in modo immediato e inequivoco a una delle ipotesi tassative di impugnazione
D.Lgs. 300/1999
a seguito del trasferimento di funzioni, l'Agenzia delle Entrate è succeduta al Ministero nei rapporti giuridici relativi ai servizi trasferiti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto/inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate con specificità e devono consentire di individuare senza ambiguità la corrispondente ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; una critica generica o non qualificata è inammissibile.
- Non è sufficiente lamentare in modo astratto l'erronea valutazione di un conto corrente o di dati bancari: il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e contestarne specificamente gli accertamenti di fatto rilevanti.
- Nei rapporti derivanti dalle funzioni trasferite dall'amministrazione finanziaria, la legittimazione processuale spetta all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- In tema di indagini finanziarie, l'eventuale contestazione sull'appartenenza del conto deve misurarsi con gli accertamenti della sentenza impugnata e con la documentazione richiamata, non essendo sufficiente una deduzione apodittica.
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