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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11540/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, direttore dei lavori per la società datrice di lavoro incaricata di gare d’appalto relative al primo intervento attuativo del Piano nazionale banda larga, aveva impugnato il licenziamento intimatogli il 29 aprile 2015. Gli erano state contestate false attestazioni nei libretti di misura e negli stati di avanzamento dei lavori, riguardanti opere non realizzate o realizzate in misura inferiore a quella contabilizzata; inoltre, gli era stato addebitato di avere costretto titolari di imprese subappaltatrici a eseguire gratuitamente o a compensi irrisori lavori di ristrutturazione presso un suo immobile, a versargli somme di denaro e ad assumere suo figlio per alcuni mesi l’anno con compensi ingenti. Il Tribunale, all’esito del giudizio di opposizione nel rito Fornero, aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1676/2018 depositata il 27 aprile 2018, aveva confermato tale esito. Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione del principio di immutabilità della contestazione, sostenendo che l’addebito doloso sarebbe stato trasformato in colposo, e invocava un giudicato interno formatosi sul punto nella fase sommaria. Con il secondo motivo contestava la prova degli addebiti, lamentando che fosse stata fondata sulla consulenza tecnica del pubblico ministero acquisita nel procedimento penale e sostenendo che la natura degli appalti, stipulati a corpo e non a misura, fosse stata male interpretata. Con il terzo motivo censurava l’interpretazione dell’art. 77 del CCNL applicato e la mancata riconduzione della condotta a ipotesi punibili con sanzione conservativa. Con il quarto motivo contestava la proporzionalità del licenziamento e l’omessa valutazione degli elementi addotti a ridimensionare la gravità dei fatti. Con il quinto lamentava che non fosse stata riconosciuta la tardività della contestazione disciplinare rispetto alla conoscenza dei fatti. Ha inoltre dedotto, tra le norme indicate nel ricorso, la violazione degli artt. 24 Cost., 5 L. 604/1966, 2697 e 2909 c.c., degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: nel rito Fornero l’opposizione determina la prosecuzione del medesimo giudizio a cognizione piena, sicché non si forma giudicato interno tra fase sommaria e fase di opposizione; inoltre, l’elemento soggettivo non costituisce un capo autonomo suscettibile di giudicato e il passaggio dal dolo alla colpa, in assenza di mutamento dei fatti materiali contestati, non viola l’immutabilità della contestazione né pregiudica la difesa. Il secondo motivo è inammissibile perché formulato in modo generico e non specifico rispetto alla decisione impugnata e senza gli elementi necessari a reperire gli atti richiamati; la Corte territoriale poteva utilizzare, sottoponendoli a vaglio critico, elementi probatori acquisiti nel procedimento penale. La censura sulla contabilizzazione nei contratti a corpo investiva la ricostruzione del fatto e non individuava un errore interpretativo di legge; non ricorreva un omesso esame di fatto decisivo né un’anomalia motivazionale, e la motivazione aveva chiarito che anche nell’appalto a corpo la mancata esecuzione, totale o parziale, delle opere previste integra inadempimento e pregiudica il committente che paga il prezzo pattuito. Il terzo motivo è infondato: la tipizzazione del CCNL non vincola in generale il giudice nella valutazione della giusta causa, ma costituisce un parametro per interpretare l’art. 2119 c.c.; il giudice è invece vincolato quando il contratto collettivo riconduce specificamente quella condotta a una sanzione conservativa, circostanza esclusa nel caso concreto. La Corte d’appello aveva confrontato gli addebiti con le fattispecie collettive e ritenuto la condotta non comparabile, per gravità, a quelle punite conservativamente. I motivi quarto e quinto sono inammissibili: la sentenza impugnata aveva valutato gli elementi dedotti sulla proporzionalità e aveva ritenuto generiche le critiche sulla tempestività; le censure non denunciavano un omesso esame di fatto decisivo o una delle anomalie motivazionali ammesse dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi e euro 5.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 300/1970, art. 7

    Deve, pertanto, nuovamente ribadirsi che sussiste una modifica della contestazione disciplinare solamente ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle già contestate, non quando il datore di lavoro proceda ad un diverso apprezzamento e qualificazione dello stesso fatto.

    La garanzia dell’immutabilità riguarda l’identità dei fatti materiali contestati e posti a fondamento della sanzione; una diversa qualificazione o valutazione del medesimo fatto non determina, da sola, modifica dell’addebito.

  • L. 92/2012, art. 1, comma 51

    Va premesso che l’opposizione proposta L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l’oggetto dell’originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale, con conseguente inapplicabilità dei principi ordinamentali che regolano la formazione del giudicato interno.

    Nel rito Fornero, la fase di opposizione non è un’impugnazione della decisione sommaria, ma la prosecuzione del giudizio di primo grado a cognizione piena; tra le due fasi non si forma giudicato interno.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che incidono sulla sua esistenza o intelligibilità nei limiti indicati dalla norma; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o di chiedere una nuova valutazione delle risultanze.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Inoltre, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

    Quando il ricorso per cassazione richiama atti processuali, il ricorrente deve indicarne il contenuto rilevante e fornire elementi per individuarli e reperirli, così da consentire il controllo della censura.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Inoltre, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

    Il ricorso deve consentire l’individuazione e il reperimento degli atti processuali su cui la censura si fonda, in coordinamento con l’onere di specifica indicazione previsto dall’art. 366 c.p.c.

  • art. 2119 c.c.

    Questa Corte ha, in ogni caso, affermato che in tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, pur se la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

    La giusta causa è una nozione legale la cui gravità e proporzionalità sono valutate dal giudice in base alle circostanze concrete; le previsioni collettive sono un parametro, ma non vincolano salvo che tipizzino il comportamento esclusivamente con sanzione conservativa.

  • L. 604/1966, art. 12

    Il principio generale subisce eccezione ove la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa: in tal caso il giudice è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore fatta espressamente salva dal legislatore (L. n. 604 del 1966, art. 12).

    Se il contratto collettivo attribuisce a uno specifico comportamento soltanto una sanzione conservativa, tale previsione di maggior favore vincola il giudice e impedisce di estendere a quel comportamento la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento.

  • L. 300/1970, art. 18, comma 4

    Nel caso in cui il giudice escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore seconda – disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste, dall’art. 18, comma 4 per accedere alla tutela reintegratoria (“insussistenza del fatto contestato” ovvero fatto rientrante “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”), dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal comma 5, “da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale”.

    La scelta della tutela successiva all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento richiede una verifica distinta: la reintegrazione prevista dal comma 4 opera se il fatto è insussistente oppure se il CCNL o il codice disciplinare lo punisce con sanzione conservativa; altrimenti trova applicazione il regime indennitario del comma 5.

  • art. 91 c.p.c.

    In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c..

    La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali secondo il principio di soccombenza.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito Fornero, la fase di opposizione non ha natura impugnatoria e costituisce la prosecuzione, a cognizione piena, del giudizio di primo grado iniziato nella fase sommaria; non si forma pertanto giudicato interno tra le due fasi.
  • Nel procedimento disciplinare, il principio di immutabilità impone la coincidenza dei fatti materiali contestati con quelli posti a fondamento della sanzione. Non lo viola una diversa qualificazione giuridica o del grado di colpa relativa agli stessi fatti, purché non siano introdotte circostanze nuove o diverse e non sia concretamente menomato il diritto di difesa.
  • Il giudice civile può utilizzare prove ed elementi acquisiti nel procedimento penale, anche ricavandoli dagli atti, purché li sottoponga a un autonomo vaglio critico ai fini dell’accertamento dei fatti.
  • La giusta causa di licenziamento è una nozione legale: la graduazione del CCNL non vincola in generale il giudice, ma costituisce un parametro per valutare gravità e proporzionalità. Il giudice è invece vincolato quando il contratto collettivo riconduce lo specifico comportamento esclusivamente a una sanzione conservativa, salvo che risulti che le parti non intendessero escludere la sanzione espulsiva nei casi di maggiore gravità.
  • Dopo aver escluso la giustificazione del licenziamento, la scelta tra tutela reintegratoria e indennitaria richiede un distinto accertamento dei presupposti previsti dall’art. 18, comma 4, L. 300/1970; la mancanza di tali presupposti comporta l’applicazione del regime del comma 5.
  • Il ricorso per cassazione che richiama atti o documenti deve indicarne il contenuto rilevante e fornire elementi che ne consentano l’individuazione e il reperimento; censure generiche o dirette a una nuova valutazione dei fatti non soddisfano gli oneri di specificità e i limiti del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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