Cassazione Penale, Sentenza n. 46260/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (rito abbreviato) per il reato di omicidio colposo aggravato (riqualificazione da art. 589-bis a art. 589, comma 2, cod. pen.) per avere, effettuando una retromarcia maldestra, investito e colpito due volte il pedone Pasquale Preiti causando il decesso (fatto del 28/05/2015). I motivi di cassazione contestavano: 1) mancata considerazione della condotta della vittima, che si sarebbe posto improvvisamente a ridosso dell'auto rendendo impossibile l'evitamento; 2) errata applicazione della normativa sulla circolazione (contestata l'applicabilità dell'art. 154 c.d.s. trattandosi di area privata); 3) omissione da parte della Corte territoriale di valutare la partecipazione colposa della vittima ai fini della determinazione della pena.
La decisione
Il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Poiché la rinuncia non è stata giustificata da ragioni che dimostrassero una sopravvenuta carenza di interesse (mancata specificazione delle cause del venir meno dell'interesse), la Corte ha ritenuto che si tratti di una rinuncia volontaria senza giustificazione di "sopravvenuta carenza d'interesse" e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa per le ammende la somma di euro 500,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. pen.
Norma applicata per configurare l'omicidio colposo aggravato in relazione al decesso cagionato dall'investimento del pedone; la Corte conferma la responsabilità dell'imputato ai sensi di tale fattispecie
art. 589-bis, cod. pen.
Imputazione originaria riqualificata in art. 589, comma 2; indicata nel provvedimento ma ritenuta superata dalla riqualificazione
art. 154, Codice della Strada
La parte ricorrente ha contestato l'applicabilità della norma (riferita alla circolazione in aree pubbliche) dovendo escludersi il suo campo di applicazione in caso di area privata; la Corte non ha dato rilievo decisivo al motivo nel provvedimento di inammissibilità per rinuncia
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento alla formulazione dei motivi di ricorso (indicazione sintetica dei motivi come previsto dalla normativa processuale)
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Fondamento normativo per dichiarare inammissibile il ricorso in seguito alla rinuncia formale all'impugnazione
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità imputabile alla volontà o alla colpa del ricorrente; applicata dalla Corte in presenza di rinuncia non giustificata da sopravvenuta mancanza d'interesse
Giurisprudenza: Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 2012)
Principio sulla "carenza d'interesse sopravvenuta": la perdita di interesse all'impugnazione, se concretamente dimostrata e verificabile, esclude conseguenze sfavorevoli quali la condanna alle spese e la sanzione ex art. 616; la Corte richiama l'orientamento per distinguere rinunce giustificate da rinunce volontarie
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata in punto di orientamento relativo alla natura della rinuncia volontaria e alla possibilità di condanna per volontarietà/colpa
Massime di principio
- La rinuncia formale a un ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità dello stesso: è essenziale che la rinuncia sia motivata quando si vuol evitare la condanna alle spese e la sanzione ex art. 616 c.p.p.
- Per ottenere esenzione dalle conseguenze economiche della rinuncia è necessario allegare e specificare cause sopravvenute che abbiano fatto venire meno l'interesse all'impugnazione (mutata situazione di fatto o di diritto), non basta una dichiarazione generica.
- In tema di incidenti, l'eccezione che l'evento sia avvenuto in area privata e quindi che alcune norme del codice della strada non si applichino va proposta e provata nel merito: in sede di ricorso in Cassazione, ove si rinunci, tali questioni non verranno più esaminate sostanzialmente.
- La partecipazione colposa della vittima, se dedotta, deve essere espressamente valutata dalla Corte territoriale e considerata nella motivazione e nella determinazione della pena; il suo mancato esame può costituire motivo di impugnazione efficace se portato avanti fino alla decisione.
- Quando si impugna una condanna pronunciata in rito abbreviato occorre puntare su profili di diritto e di fatto ben documentati (prove, dinamica, responsabilità concorrente): eccezioni di dinamica improvvisa del pedone richiedono elementi probatori concreti per scalfire la valutazione di responsabilità del conducente.
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