Cassazione Penale, Sentenza n. 00631/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva rigettato: 1) la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309/1990 (TU Stup.), ritenendo assente il nesso tra lo stato di tossicodipendenza e i reati per i quali è stato condannato (in particolare il reato associativo ex art. 74 TU Stup., posto in essere nella qualità di promotore); 2) la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, denunciando vizio di motivazione e omissione di valutazione della documentazione probatoria (relazione finale sul programma terapeutico, perizia e consulenza psichiatrica, percorso comunitario, disponibilità familiare, attività lavorativa e stato di remissione dalla dipendenza). Il ricorrente sosteneva che la normativa non escludeva in via oggettiva reati come quello associativo e che la documentazione prodotta dimostrava la diretta motivazione dei reati dallo stato di tossicodipendenza e il completamento positivo del percorso terapeutico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'art. 90 TU Stup. richiede un chiaro nesso tra lo stato di tossicodipendenza e i reati per i quali il beneficio è chiesto, intendendo per tali solo i reati commessi mentre il soggetto era in stato di tossicodipendenza o direttamente motivati da tale stato; nel caso in esame tra i reati da espiare figura anche un'associazione di tipo articolato (art. 74 TU Stup.) per la quale il ruolo di promotore esclude, per ragioni logiche e di fatto, il necessario legame motivazionale con la dipendenza. Perciò la mancata acquisizione o valutazione della relazione finale non era decisiva, mancando un requisito sostanziale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il diniego dell'affidamento in prova costituisce valutazione di merito (collegata al principio di gradualità delle misure e all'inidoneità dell'offerta lavorativa rispetto al progetto), non sindacabile in sede di legittimità; le argomentazioni svolte dal ricorrente attengono a valutazioni probatorie e di merito non riapribili in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (con oscuramento dei dati sensibili).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 90
"nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente", qualora, "all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo"
La Corte interpreta la norma nel senso che è richiesto un nesso concreto tra dipendenza e reato: sono ammissibili solo i reati commessi mentre il soggetto era in stato di tossicodipendenza o quelli la cui commissione sia stata direttamente motivata da detta patologica situazione; la mera concomitanza o la condizione soggettiva non bastano se il fatto non è stato direttamente determinato dalla dipendenza
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 123
La relazione finale prevista dall'art. 123 è condizione procedurale necessaria per comprovare l'esito positivo del programma terapeutico; deve essere redatta secondo modalità e contenuti prescritti da autori qualificati e acquisita ai fini della decisione
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 74
La disposizione sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata valorizzata nella motivazione per evidenziare che il ruolo di promotore in una struttura associativa complessa è inconciliabile con l'asserito collegamento causale tra dipendenza e commissione del reato
Ordinamento penitenziario, art. 58-ter
Riferimento usato in motivazione per segnalare l'accertamento della collaborazione impossibile del condannato; tale accertamento ha rilevanza nella valutazione complessiva dell'atteggiamento del detenuto rispetto ai benefici
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione dell'esecuzione ex art. 90 TU Stup. è indispensabile provare un nesso diretto e specifico tra la tossicodipendenza e i reati per i quali si chiede il beneficio: la mera contemporaneità o la semplice dipendenza non sono sufficienti
- Quando nei reati per cui si espia la pena rientrano condotte di tipo associativo, soprattutto con ruolo di promotore o dirigente, i giudici sono portati a ritenere assente il collegamento causale con la dipendenza, ostacolando l'accesso al beneficio
- La relazione finale ai sensi dell'art. 123 TU Stup. è un requisito procedurale essenziale: deve risultare acquisita e dimostrare l'esito positivo del percorso terapeutico secondo contenuti e formalità previsti dalla norma
- In Cassazione non sono riesaminabili valutazioni di merito e di fatto (es.: valutazione della progettualità, idoneità dell'offerta lavorativa, orari di lavoro, contiguità con ambienti delinquenziali): queste questioni devono essere documentate e argomentate nel merito per il giudice di sorveglianza
- Il principio di gradualità nelle misure alternative giustifica un approccio prudente dei giudici quando il reato denota elevata capacità a delinquere o contiguità con ambienti criminali di rilievo
- Se si contesta in Cassazione l'omesso esame di documenti, è necessario dimostrare che la mancata valutazione incide su un requisito essenziale della norma che legittima il beneficio; altrimenti il vizio è dichiarato non decisivo
- Per migliorare le probabilità di successo in casi analoghi, è opportuno allegare in modo chiaro e completo la relazione ex art. 123, perizie/consulenze che colleghino causalmente la condotta alla dipendenza, e documentare concretamente la realizzazione di un progetto trattamentale e il sostegno familiare e lavorativo
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