Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/05/2017 n. 2102 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ICI - Requisito di ruralità - Domanda di variazione catastale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza riconosce che, a seguito delle modifiche normative, l'annotazione catastale attestante la ruralità costituisce elemento idoneo a comprovare il requisito richiesto dalla legge, anche in assenza dell'accatastamento nelle categorie A/6 o D/10. Ne consegue che l'immobile annotato come rurale deve essere considerato tale ai fini dell'applicazione della disciplina ICI, secondo gli effetti previsti dalla normativa richiamata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il requisito di ruralità degli immobili ai fini dell'esenzione o del trattamento agevolato ICI. Il ricorrente ha sostenuto che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del d.l. 70/2011 producono gli effetti previsti dalla normativa sul riconoscimento della ruralità, anche quando gli immobili non siano formalmente accatastati nelle categorie A/6 o D/10. L'annotazione catastale della ruralità sarebbe quindi sufficiente a dimostrare il requisito.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 70/2011

    Le domande di variazione catastale presentate secondo la disciplina introdotta dal decreto producono effetti ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili.

  • Art. 9 del decreto-legge 557/1993

    La norma individua i presupposti per il riconoscimento della ruralità degli immobili; tale requisito può risultare dall'annotazione catastale anche senza l'inquadramento nelle categorie A/6 o D/10.

  • Art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 102/2013

    La disposizione conferma gli effetti delle domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità previsto dall'art. 9 del d.l. 557/1993.

  • Disciplina ICI

    Ai fini ICI, la ruralità catastalmente annotata può incidere sull'assoggettamento o sul trattamento fiscale dell'immobile, senza che sia indispensabile l'appartenenza alle categorie catastali A/6 o D/10.

Massime di principio

  • L'annotazione catastale della ruralità costituisce, in linea generale, un elemento probatorio qualificato del requisito di ruralità.
  • La mancanza delle categorie catastali A/6 o D/10 non esclude automaticamente la ruralità quando questa risulti formalmente annotata nelle schede catastali.
  • Per valutare l'agevolazione o l'esenzione ICI occorre verificare la data e la validità della domanda di variazione catastale, nonché la presenza dell'annotazione di ruralità negli atti catastali.
  • L'amministrazione comunale non dovrebbe negare il requisito esclusivamente sulla base della categoria catastale, se dagli atti catastali risulta una valida annotazione di ruralità conforme alla normativa applicabile.
  • La portata concreta dell'annotazione deve comunque essere valutata in relazione al periodo d'imposta interessato e alla disciplina transitoria applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.