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Sentenza

Sentenza del 22/03/2021 n. 400 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Cartella di pagamento - notifica mediante PEC - validità - sussiste - sanatoria - art. 156 c.p.c. - è possibile. Pretesa impositiva - mancata contestazione - estensione del termine di prescrizione - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della cartella di pagamento per presunta nullità/irritualità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) e conseguente richiesta di effetti sulla prescrizione o di annullamento della cartella

La decisione

il giudice ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento effettuata mediante PEC quando la trasmissione telematica ha comunque prodotto la conoscenza dell'atto e ha raggiunto lo scopo legale della notifica. Pur essendo la cartella un atto di natura sostanziale, è possibile applicare istituti processuali richiamati dalla disciplina tributaria; in particolare, in caso di irritualità della notifica si può applicare la sanatoria dei vizi dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Inoltre, la scadenza del termine per impugnare la cartella produce soltanto l'effetto sostanziale di impedirne l'efficacia retroattiva sul credito, ma non opera una conversione o estensione del termine di prescrizione breve in un termine ordinario decennale.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    l'articolo viene interpretato come fondamento per la sanatoria dei vizi formali della notifica quando, nonostante l'irritualità, l'atto ha comunque raggiunto lo scopo della comunicazione e prodotto la conoscenza

  • disciplina tributaria (richiami agli istituti processuali)

    la normativa tributaria che richiama norme processuali consente l'applicazione di istituti del diritto processuale anche agli atti sostanziali come la cartella di pagamento

Massime di principio

  • La notifica tramite PEC è valida se la consegna telematica ha effettivamente determinato la conoscenza dell'atto da parte del destinatario; l'irritualità non comporta automaticamente nullità quando lo scopo della notifica è comunque raggiunto.
  • Per gli atti tributari sostanziali (es. cartelle di pagamento) è possibile applicare istituti processuali richiamati espressamente dalla normativa tributaria: in presenza di vizi formali della notifica può operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c.
  • La sanatoria richiede che, nonostante il vizio, l'atto abbia adempiuto alla finalità informativa; prove di effettiva conoscenza (ricevute PEC, accessi alla casella, comportamenti del destinatario) sono decisive.
  • La decorrenza o scadenza del termine per impugnare la cartella produce effetto sostanziale (es. non retroattività del credito) ma non determina automaticamente l'allungamento o la conversione dei termini di prescrizione: il mancato tempestivo reclamo non prolunga la prescrizione breve in quella ordinaria decennale.
  • In casi analoghi è consigliabile raccogliere e conservare prove della ricezione/lettura dell'atto (ricevute PEC, log, corrispondenza) e, se si contesta la notifica, proporre tempestivamente istanze o opposizioni rilevando specificamente il vizio procedurale o sostanziale.

Testo integrale

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