Cassazione Civile, Ordinanza n. 17659/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'IRPEF per l'anno 2011, notificato al contribuente, che aveva ottenuto accoglimento in primo grado davanti alla CTP. L'Ufficio aveva proposto appello, ma la CTR del Veneto aveva rigettato l'appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; il contribuente ha resistito con controricorso eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività. La Corte ha esaminato tale eccezione e ha ritenuto che il ricorso fosse stato notificato oltre il termine breve, poiché la sentenza della CTR era stata notificata all'Agenzia il 20/04/2021 e il ricorso per cassazione solo il 19/07/2021. La Corte ha affermato che, nel processo tributario, la notificazione della sentenza alla parte pubblica ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 546/1992, anche se eseguita a mezzo PEC, fa decorrere il termine breve per impugnare ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Conclusivamente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'Agenzia alle spese e negando il raddoppio del contributo unificato per la qualità di Amministrazione dello Stato.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività sollevata dal controricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza di appello, e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della soccombenza di un'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
come novellato dall'art. 3 del d.l. n. 40 del 2010, conv. in l. n. 73 del 2010
Nel processo tributario la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione; ciò vale anche quando la notificazione avvenga a mezzo PEC, poiché è garantita la certezza della data di spedizione e di ricezione.
art. 10 d.lgs. n. 546/1992
La notificazione della sentenza alla parte pubblica individuata da questa norma è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
art. 17 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale norma che individua i luoghi e le modalità della notificazione mediante servizio postale nel processo tributario.
d.l. n. 40/2010
È menzionato come fonte della novella dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
l. n. 73/2010
Legge di conversione del d.l. n. 40/2010, richiamata in relazione alla modifica dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza alla parte pubblica legittimata a stare in giudizio è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
- La notificazione della sentenza a mezzo PEC produce gli stessi effetti della notificazione tradizionale quanto alla decorrenza del termine breve, poiché assicura certezza della spedizione e della ricezione.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, esso deve essere dichiarato inammissibile.
- La soccombenza dell'Amministrazione dello Stato non consente il raddoppio del contributo unificato.
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