Cassazione Penale, Sentenza n. 25872/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D.lgs. 152/2006). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando che la responsabilità fosse stata dedotta principalmente dal possesso delle chiavi e dalla titolarità del terreno e ribadendo la possibile responsabilità di terzi per gli scarichi. Inoltre contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che le immissioni a lui imputate erano di modesta entità e localizzate in un'area limitata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non sindacabile in questa sede la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito, valorizzando gli esiti dei due sopralluoghi (06/06/2019 e 03/03/2020) che avevano accertato nuovi cumuli e operazioni di livellamento, la presenza di rifiuti da demolizione non riconducibili allo scarico dalla strada sovrastante e l'accesso tramite il cancello per il quale l'imputato aveva le chiavi. La Corte ha precisato che il possesso delle chiavi o la titolarità del terreno, presi isolatamente, non costituiscono responsabilità, ma che in presenza di elementi ulteriori (accumuli ripetuti, livellamento e gestione dell'area) sussiste attività gestionale integrativa del reato. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la nota estensione dell'area e la rilevante quantità di materiale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una somma di 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006, art. 256 comma 3
Definisce il reato di gestione di discarica non autorizzata; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie laddove risultino attività gestorie quali accumulo ripetuto di rifiuti e operazioni di sistemazione/livellamento dell'area.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b) ed e)
Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione/travisamento della prova; la Corte ha richiamato il criterio di valutazione congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado quando concordi.
Codice penale, art. 131-bis
Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato l'esclusione dell'istituto in presenza di notevole estensione dell'area e rilevante quantità di rifiuti, valutando modalità della condotta e gravità del danno/pericolo.
Codice penale, art. 133
Criteri direttivi per la determinazione della pena e parametri per valutare modalita' della condotta e entità del danno; utilizzato dalla Corte per escludere la tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna per spese processuali e il pagamento di una somma in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto 3.000,00 euro.
Massime di principio
- La semplice titolarità del terreno o il possesso delle chiavi non bastano di per sé a configurare la responsabilità per discarica abusiva; è necessario dimostrare atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (es. accumuli ripetuti, livellamento, sistemazione).
- In sede di cassazione la Corte può esaminare congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado quando queste seguono un percorso argomentativo comune: ciò limita la sindacabilità delle valutazioni di merito se motivate in maniera coerente.
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva della condotta e dell'entità del danno o del pericolo; estensione dell'area interessata e quantità rilevante di rifiuti possono escludere la particolare tenuità del fatto.
- Prove testimoniali, sopralluoghi tecnici e riscontri fotografici che attestino nuovi versamenti e operazioni di sistemazione costituiscono elementi decisivi per accertare la gestione illecita della discarica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, l'imposizione di spese e somme a carico del ricorrente secondo le norme di rito (art. 616 c.p.p.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25862/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25864/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25865/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25867/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25868/2024 del 03/07/2024
- Sentenza penale · 3 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25869/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →