Sentenza n. 3516/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento del provvedimento di revoca della licenza per l'esercizio di stabilimento balneare ad insegna lido-OMISSIS- n. -OMISSIS- e della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo C n. -OMISSIS- conseguente chiusura di entrambe le attività, per sopraggiunta mancanza di regolare certificazione di agibilità delle strutture e/o pertinenze dell'intero complesso balneare “Lido-OMISSIS-”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di revoca della licenza per l'esercizio dello stabilimento balneare e della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, con chiusura delle attività, per mancanza di regolare certificazione di agibilità delle strutture e pertinenze
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la revoca delle licenze commerciali, deducendo sei motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto, anzitutto, che la revoca avrebbe dovuto escludere le opere oggetto di domanda di condono edilizio, in asserita violazione di un precedente giudicato del TAR, e che mancasse la previa revoca del certificato di agibilità. Ha inoltre dedotto l'irragionevolezza della chiusura integrale dell'attività, poiché soltanto una parte dei locali sarebbe stata irregolare. Con ulteriore motivo ha contestato l'applicazione della disciplina edilizia alle opere realizzate su area demaniale, sostenendo che la responsabilità sanzionatoria gravasse esclusivamente sull'autore dell'abuso e non sulla concessionaria, subentrata successivamente e non responsabile delle opere già realizzate. Infine, ha lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e l'illegittimità sostanziale e procedurale del provvedimento per asserita equiparazione alla decadenza dalla concessione demaniale prevista dall'art. 47 del Codice della navigazione, in assenza della fissazione di un termine per presentare deduzioni e di gravi inadempimenti del concessionario. Il Comune ha sostenuto l'infondatezza del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta, con ordinanza confermata in appello.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la società al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per spese di lite. Ha ritenuto che l'accertata abusività dei locali destinati all'attività commerciale imponga la revoca dei relativi titoli, trattandosi di atto dovuto e non discrezionale. La mera presentazione di una domanda di condono non attribuisce un titolo edilizio né elimina l'abusività delle opere fino alla definizione favorevole del procedimento. Nel caso concreto, la relazione tecnica comunale aveva inoltre accertato ulteriori interventi abusivi che avevano alterato l'originario impianto del lido, rendendo difficoltosa la distinzione tra opere oggetto del condono e successive innovazioni; tale situazione risultava anche implicitamente riconosciuta dalla società mediante la presentazione di una SCIA per il ripristino. Non è stata ravvisata violazione o elusione del precedente giudicato, riferito a una situazione di fatto diversa e superata dagli ulteriori abusi. Il TAR ha escluso anche la necessità di una previa revoca del certificato di agibilità, poiché sussiste una corrispondenza tra conformità urbanistico-edilizia e agibilità: l'abusività dei locali incide direttamente sulla loro utilizzabilità commerciale. È stata respinta la censura relativa alla responsabilità personale per gli abusi, poiché la permanenza dei titoli commerciali è subordinata alla regolarità edilizia e urbanistica dei locali indipendentemente dall'imputabilità dell'abuso. L'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, dato che l'accertata abusività non lasciava margini di discrezionalità e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Infine, l'art. 47 del Codice della navigazione è stato ritenuto inconferente: disciplina la decadenza dalla concessione demaniale, mentre l'atto impugnato incideva soltanto sulla possibilità di esercitare specifiche attività commerciali rivolte al pubblico e non sul rapporto concessorio.
Norme richiamate
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
L'omessa comunicazione di avvio non comporta l'annullabilità quando l'accertata abusività dei locali rende vincolata la revoca dei titoli commerciali e dimostra che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-septies, comma 1, l. 241/1990
Richiamato tra le disposizioni invocate dalla ricorrente, senza che il giudice ne ravvisi la violazione.
art. 35 d.P.R. 380/2001
La disciplina della responsabilità per le sanzioni relative ad opere su suolo demaniale non è pertinente, perché il provvedimento impugnato non costituisce una sanzione edilizia rivolta al responsabile dell'abuso, ma incide sulla permanenza dei titoli commerciali.
artt. 24 e 35 d.P.R. 380/2001
La conformità urbanistico-edilizia e l'agibilità dei locali costituiscono presupposti collegati all'esercizio dell'attività commerciale.
art. 47 Codice della navigazione
Disciplina la decadenza dalla concessione demaniale e non si applica alla revoca dei titoli commerciali necessari per svolgere attività rivolte al pubblico sul bene demaniale.
art. 86 r.d. 773/1931
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza autonoma applicazione nella motivazione decisoria.
artt. 3 e 7 l. 241/1990
Richiamati tra le norme invocate dalla ricorrente; il giudice esclude comunque l'illegittimità procedimentale per applicazione dell'art. 21-octies, comma 2.
artt. 38 e 44 l. 47/1985
Richiamati tra le norme invocate dalla ricorrente in relazione al condono edilizio, senza accoglimento delle relative censure.
d.lgs. 222/2016
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza autonoma applicazione nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- La regolarità urbanistico-edilizia dei locali costituisce condizione permanente per il legittimo esercizio di un'attività commerciale; quando l'abusività dei locali sia accertata, la revoca del titolo commerciale è un atto dovuto e non lascia spazio a una ponderazione discrezionale degli interessi.
- La mera presentazione di una domanda di condono edilizio non costituisce titolo abilitativo e non fa venir meno l'abusività delle opere fino alla definizione favorevole del procedimento di sanatoria; pertanto, non consente di esercitare attività commerciali il cui presupposto sia la regolarità edilizia dei locali.
- L'agibilità dei manufatti o dei locali destinati ad attività commerciali presuppone la regolarità urbanistico-edilizia degli stessi; l'abusività edilizia si riflette direttamente sulla loro agibilità e sulla possibilità di utilizzarli per attività commerciali.
- La permanenza dei titoli commerciali è subordinata alla regolarità edilizia e urbanistica dei locali indipendentemente dall'imputabilità personale dell'abuso e dalla responsabilità del titolare per la sua realizzazione.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità del provvedimento quando l'accertata abusività dei locali impone la revoca del titolo commerciale e l'amministrazione dimostri che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
- La decadenza dalla concessione demaniale prevista dall'art. 47 del Codice della navigazione è distinta dalla revoca dei titoli commerciali: la prima incide sul rapporto concessorio, la seconda sulla possibilità di esercitare determinate attività rivolte al pubblico sul bene demaniale.
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