Cassazione Civile, Ordinanza n. 11230/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta su una prestazione in capitale corrisposta a un ex dirigente Enel, già aderente alla previdenza integrativa aziendale (P.I.A.) e poi trasferito al fondo Fondenel. Il contribuente sosteneva che la somma percepita dovesse essere tassata, almeno in parte, come reddito di capitale con aliquota del 12,50%, ritenendo applicabile la disciplina agevolata per il rendimento del fondo; l’Agenzia negava invece il diritto al rimborso, assumendo che mancasse la prova di un effettivo rendimento da investimento sul mercato e che l’intera prestazione fosse assoggettabile a tassazione separata. Dopo un primo ciclo di giudizio e due rinvii, la C.T.R. aveva nuovamente accolto la tesi del contribuente, valorizzando certificazioni aziendali e una nozione ampia di redditività del patrimonio accantonato. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di diritto vincolante enunciato nel precedente giudizio di cassazione con rinvio, poiché il giudice di merito non aveva svolto gli accertamenti richiesti sull’effettivo investimento sul mercato dei capitali accantonati, sui risultati dell’investimento e sulla distribuzione delle plusvalenze; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per errata ripartizione dell’onere della prova, essendo gravato il contribuente della dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto al rimborso. Il controricorrente ha resistito sostenendo l’inammissibilità o infondatezza dei motivi e l’esistenza di prova del rendimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto ammissibili e fondati entrambi i motivi, rilevando che la C.T.R. non si è conformata al principio di diritto fissato nella precedente ordinanza di cassazione con rinvio: invece di verificare se il fondo avesse effettivamente investito sul mercato il capitale accantonato e quale rendimento netto ne fosse derivato, ha riconosciuto l’aliquota del 12,50% sull’intera somma o comunque sulla base di una generica redditività attuariale del patrimonio aziendale. La Corte ha ribadito che il rendimento agevolabile deve derivare da effettivo investimento sul mercato e non da mere elaborazioni matematico-attuariali o dalla differenza tra capitale versato e capitale erogato; ha inoltre affermato che il contribuente, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di rimborso, deve provare i presupposti del diritto e che non vale, nel caso concreto, il rilievo della mancata contestazione dell’Ufficio, avendo l’Amministrazione negato sin dall’inizio l’an debeatur. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio sul merito della domanda, con rigetto dell’istanza di rimborso del contribuente e condanna di quest’ultimo alle spese del giudizio di legittimità, compensate quelle dei gradi di merito per l’evoluzione della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 42, comma 4, TUIR
richiamato dal ricorrente come norma invocata per la qualificazione fiscale della prestazione; nel caso concreto la Corte esclude che possa applicarsi in senso estensivo al rendimento non derivante da effettivo investimento sul mercato.
artt. 16 e 17 TUIR
disciplinano la tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, all’intera prestazione.
art. 6 L. n. 482 del 1985
prevede la ritenuta del 12,50% sul solo rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
d.lgs. n. 124 del 1993
richiamato come discrimine temporale per l’iscrizione al fondo di previdenza complementare antecedente alla sua entrata in vigore.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
richiamato nel motivo di ricorso per censurare la violazione del principio di diritto vincolante nel giudizio tributario.
art. 384 c.p.c.
il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
art. 2697 c.c.
l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 376, comma 3, c.p.c.
richiamato in relazione all’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, rimessa alla discrezionalità della Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto, compresa l’esistenza e l’ammontare del rendimento fiscalmente agevolabile.
- Il "rendimento" assoggettabile alla ritenuta del 12,50% nelle prestazioni di previdenza integrativa aziendale antecedenti al 1993 è solo quello effettivamente derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato; non bastano calcoli attuariali, riserve matematiche o la mera differenza tra capitale versato e capitale erogato.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riqualificare la fattispecie in modo incompatibile con tale vincolo.
- La mancata contestazione dell’Ufficio sui conteggi del contribuente rileva solo nei limiti in cui non sia già contestato radicalmente l’an debeatur; se l’Amministrazione nega in radice il diritto al rimborso, resta fermo l’onere probatorio del contribuente.
- Per beneficiare dell’aliquota ridotta del 12,50% è necessario accertare se, quando e con quali modalità il fondo abbia effettivamente investito sul mercato i capitali accantonati e come le eventuali plusvalenze siano state imputate alle singole posizioni individuali.
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