Cassazione Civile, Ordinanza n. 32011/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla Banca d'Italia, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, non ricorrendone i presupposti in conseguenza dell'estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (autorità vigilanza)
La controversia
La controversia traeva origine dall'opposizione proposta avverso un provvedimento sanzionatorio emesso dal Direttorio della Banca d'Italia per violazioni della disciplina bancaria. La Corte d'appello di Roma aveva respinto l'opposizione; il destinatario della sanzione aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quindici motivi contro tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., sottoscritta anche dalla controricorrente con accettazione della rinuncia e richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, qui validamente depositata e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
art. 391, comma 1, c.p.c.
in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c.
la rinuncia accettata dalla controparte determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento ... del raddoppio del contributo unificato
l'estinzione del giudizio impedisce di porre a carico del ricorrente il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se ciò sia concordemente richiesto dalle parti.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, non essendovi una decisione di rigetto o inammissibilità nel merito processuale.
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