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Sentenza

Sentenza n. 255/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento – previa tutela cautelare - dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di convocazione al fine della formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione per formalizzare l’istanza di visto per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente sede diplomatico-consolare sulla richiesta di fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione dell’istanza di visto d’ingresso per motivi di studio. La censura riguarda l’inerzia dell’amministrazione rispetto a una fase preliminare ritenuta necessaria per l’avvio del procedimento di rilascio del visto. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che anche la mancata convocazione entro il termine previsto per la conclusione del procedimento determina un arresto procedimentale sindacabile dal giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per configurare l’illegittimità del silenzio, siano necessari un obbligo di provvedere della sede diplomatico-consolare e il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento. La fissazione dell’appuntamento presso l’Ambasciata, pur costituendo una fase preliminare rispetto alla formalizzazione dell’istanza di visto, è stata considerata parte integrante del procedimento amministrativo e non sottratta al sindacato giurisdizionale. La richiesta di appuntamento è stata qualificata come istanza in senso tecnico, idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere. Il termine complessivo del procedimento, comprensivo della fase di fissazione dell’appuntamento, non può superare 90 giorni ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999. Per l’effetto, il TAR ha ordinato all’Ambasciata d’Italia a Islamabad di convocare il ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente, in ragione della non significativa durata dell’inerzia e delle obiettive difficoltà organizzative rappresentate dal MAECI.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione, esperita per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di rilascio del visto, comprensivo della fase preliminare di fissazione dell’appuntamento, non può superare 90 giorni.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, come indicato nell’epigrafe.

Massime di principio

  • La richiesta di fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatico-consolare, quando costituisce passaggio necessario per formalizzare un’istanza di visto, è equiparabile a un’istanza in senso tecnico e fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
  • La fase preliminare di convocazione del richiedente è parte integrante del procedimento amministrativo di rilascio del visto e non può essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo quando l’inerzia dell’amministrazione determina un arresto procedimentale.
  • Nel giudizio contro il silenzio, l’illegittimità dell’inerzia sussiste quando ricorrono sia l’obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere sia il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento.
  • Ai fini del rispetto del termine procedimentale, la durata della fase di fissazione dell’appuntamento deve essere computata nel termine complessivo per la conclusione del procedimento di rilascio del visto, che non può superare 90 giorni ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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