Cassazione Penale, Sentenza n. 2139/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 5/07/2024 che ha rigettato il reclamo contro la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis. Il ricorrente deduce carenza di motivazione e inosservanza della sentenza di annullamento della Cassazione (che aveva censurato il precedente provvedimento per mancato confronto con la difesa), contestando l'uso di elementi generici quali reati commessi nel 2003-2005 e la presunta operatività della cosca. Sosteneva inoltre che l'assenza di coinvolgimento in indagini recenti, le dichiarazioni etero/autoaccusatorie e altri elementi individualizzanti (assenza di ruoli attuali, attività lecite dei familiari, lavoro intramurario, liberazione anticipata) avrebbero dovuto escludere la sussistenza del pericolo di riallaccio di contatti con l'organizzazione mafiosa; inoltre lamentava che il tribunale non si era confrontato con la giurisprudenza Cedu e di legittimità sul sindacato di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che, sebbene il Tribunale di sorveglianza avesse inizialmente travisato il perimetro del proprio sindacato (limitandolo alla sola violazione di legge), nel merito ha svolto un controllo adeguato e ha fornito una motivazione congrua e non apparente. Il Tribunale ha valorizzato elementi individualizzanti: il ruolo apicale storico di Mandalà nella famiglia di Villabate, la persistente operatività del sodalizio desunta da numerose indagini (operazioni "Persefone", "Araldo", "Roccaforte" e altri riscontri investigativi), le infrazioni disciplinari in carcere, i provvedimenti di trattenimento della corrispondenza e l'assenza di prove convincente di una reale e definitiva dissociazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per la proroga 41-bis è richiesta una ragionevole previsione della persistenza della capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (non la certezza processuale) e ha ritenuto che gli elementi acquisiti fossero sufficienti a giustificare la proroga.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
La proroga del regime differenziato è ammessa quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione non è venuta meno; il giudice deve verificare la sussistenza, sulla base degli elementi indicati, della persistenza della pericolosità e del collegamento funzionale tra prescrizioni e esigenze di ordine e sicurezza
art. 627 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di impugnazione per cassazione contro le ordinanze che decidono sui reclami avverso i provvedimenti 41-bis; il ricorso per cassazione è limitato a questioni di violazione di legge e motivazione insufficiente
art. 6 Cedu
Richiamato dal ricorrente in ordine alla presunta necessità di un sindacato di "full jurisdiction" da parte del giudice nazionale; la Corte di cassazione tuttavia ribadisce i limiti del ricorso per cassazione e la diversa estensione del sindacato operato in sede di reclamo davanti al tribunale di sorveglianza
art. 27 Cost.
Riferimento costituzionale evocato dal ricorrente contro la natura permanente e afflittiva della misura se motivata in modo inadeguato; la Corte ricorda la necessità di motivazioni adeguate per evitare misure ingiustificate
art. 3 Cedu
Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte sottolinea l'esigenza di motivazioni attuali e congrue per la proroga del regime differenziato
Massime di principio
- Il tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo contro provvedimenti 41-bis, deve verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la proroga: non è sufficiente un controllo meramente formale sulla legittimità
- Per disporre o prorogare il regime differenziato è richiesta una motivazione attuale, congrua e individualizzata che consenta una ragionevole previsione della persistenza della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione; motivazioni apparenti o stereotipe sono inammissibili
- Il giudizio richiesto non esige la prova processuale della responsabilità penale: è sufficiente una valutazione prognostica basata su elementi concreti (ruolo ricoperto, operatività della cosca, attività investigative, condotte intramurarie, misure cautelari come trattenimento della corrispondenza)
- L'assenza di coinvolgimento in indagini recenti o il decorso del tempo non escludono automaticamente la possibilità di proroga: tali elementi vanno valutati nel contesto complessivo e non sono di per sé decisivi
- La dissociazione dall'organizzazione può essere valutata anche senza collaborazione con la giustizia, ma deve emergere con chiari e concreti indici; la mancata scelta di collaborare non può costituire una presunzione assoluta di pericolosità
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze 41-bis il sindacato è limitato ai vizî di legge e di motivazione; questioni di merito ben motivate dal tribunale di sorveglianza resistono al gravame in cassazione
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