Cassazione Penale, Sentenza n. 19588/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma dell'assoluzione dell'imputato Trinchillo rispetto al reato di usura (capo A), denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., omessa motivazione e omissione di esame della documentazione probatoria. Sosteneva che le somme e le autovetture trasferite da Cuzzolin a Trinchillo non derivavano da rapporti commerciali leciti ma costituivano parte del prezzo/compenso per interessi usurari del prestito (in particolare il presunto prestito di €5.000 e i versamenti per circa €31.000), e che la Corte d'appello non avrebbe valutato o motivato adeguatamente tali risultanze (intercettazioni, annotati di polizia giudiziaria, visure ACI, dichiarazioni testimoniali e presunte falsificazioni di firme) idonee a dimostrare che le auto erano mezzi di pagamento degli interessi e non corrispettivi di scambi commerciali.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha respinto le eccezioni di nullità per omessa notifica degli avvisi ex art. 584 e art. 610 c.p.p. al difensore, richiamando la giurisprudenza secondo cui la notifica ex art. 584 va eseguita alla parte e non necessariamente al difensore e constatando la conoscenza dell'udienza da parte del difensore ai sensi dell'art. 610. Sul merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: ha richiamato il principio della "doppia conforme" (coincidenza delle motivazioni di primo e secondo grado), ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente spiegato l'insuperabile situazione di dubbio circa la ricostruzione dei rapporti finanziari tra le parti (impossibilità di determinare con certezza entità del prestito, il credito per rapporti commerciali e la parte dei €31.000 imputabile a interessi), con argomentazioni logiche e non contraddittorie, e che le doglianze del ricorrente chiedevano solo una diversa valutazione del materiale probatorio. Perciò ha confermato l'assoluzione per usura accertata in sede d'appello, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
La Corte ha recepito che il motivo era stato proposto ai sensi di questa norma (vizio della motivazione per omissione o contraddittorietà). Tuttavia ha ritenuto che non vi fosse omessa motivazione, contraddittorietà manifesta o ignoratio probatio su aspetti essenziali idonei a rimuovere l'assoluzione; le critiche prospettate chiedevano una diversa valutazione delle prove, che non è sindacabile in sede di legittimità salvo i vizi indicati dalla norma.
art. 584 cod. proc. pen.
La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la notificazione dell'atto di impugnazione (a cura della cancelleria) è destinata alla parte e non al difensore; l'omessa notifica al difensore non determina nullità quando la parte ha avuto conoscenza e non sussiste pregiudizio.
art. 610 cod. proc. pen.
La mancata notifica dell'avviso d'udienza al difensore non comporta nullità se il difensore ha avuto conoscenza della data d'udienza e non ha richiesto partecipazione; pertanto l'eccezione è stata rigettata per assenza di pregiudizio.
art. 616 cod. proc. pen., comma 1
Applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando le sentenze di primo e secondo grado sono "conformi" (doppia conforme) la Cassazione esercita un controllo limitato: non è sindacabile una mera diversa valutazione delle prove, salvo che non emerga una mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- In casi di rapporti misti (prestito vs attività commerciale) il giudice esige elementi probatori idonei a separare e ripartire le somme tra capitale/interessi e corrispettivi commerciali; se non è possibile una determinazione certa, prevale il dubbio e l'accusa di usura può non essere provata.
- Per contestare un'assoluzione per usura occorre provare documentalmente e con chiarezza che le somme o i beni trasferiti costituivano effettivamente corrispettivi di interessi usurari e non pagamenti per altre attività; indizi generici o fonti probatorie che lasciano incertezza non sono sufficienti in sede di legittimità.
- Le eccezioni di nullità per omessa notifica agli avvocati (art. 584 e 610 c.p.p.) sono inefficaci se la parte o il difensore hanno comunque avuto conoscenza dell'atto o dell'udienza e non dimostrano pregiudizio concreto.
- Il ricorso per cassazione deve puntare su vizi di motivazione che rientrino nelle categorie tassative previste dalla legge (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, ignoratio probatio), altrimenti è dichiarato inammissibile e possono essere imposte spese e sanzioni.
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