Cassazione Penale, Sentenza n. 18364/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti e gli atti (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori) posti a fondamento della seconda misura fossero gli stessi e già conosciuti dalla Procura in occasione della prima misura cautelare, sicchè la seconda sarebbe viziata per violazione del divieto previsto dall'art. 297(3). Contestava inoltre la ricostruzione temporale degli atti (l'informativa conclusiva del 29.12.2021 sarebbe stata depositata il 14.1.2022, dopo il primo titolo cautelare).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo generico e inidoneo a confutare i punti decisivi della decisione del Tribunale: il ricorrente non ha precisato quando sarebbero stati commessi i fatti già oggetto della prima ordinanza, non ha dimostrato che gli atti fondanti la seconda misura fossero desumibili dagli atti relativi al primo provvedimento né ha indicato elementi concreti in base ai quali affermare che il Pubblico Ministero fosse già in possesso di tali atti al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento. La Corte ha inoltre richiamato che alcune informative rilevanti (in particolare quella del 29.12.2021, depositata il 14.1.2022) sono posteriori alla prima misura. Conseguentemente: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; invio alla cancelleria per adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata per qualificare i delitti di traffico di sostanze stupefacenti che hanno costituito uno dei fatti rilevanti per l'adozione della misura cautelare.
art. 416 bis.1 cod. pen.
Rilevata l'aggravante di avere commesso i fatti in contesto di associazione di tipo mafioso; la norma è invocata per inquadrare la contestazione associativa aggravata.
art. 73 - 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamate per i profili sostanziali relativi alle singole fattispecie di detenzione e traffico di stupefacenti (capo 75 e altri capi contestati).
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Contestata dal ricorrente come applicabile per impedire una nuova misura su fatti già noti; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile nella specie perché la difesa non ha provato che i fatti fossero desumibili dagli atti del primo procedimento né che il PM avesse conoscenza compiuta degli stessi al momento della prima misura.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp.att., cod.
Richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia (norma di natura amministrativa/organizzativa).
Massime di principio
- Per far valere l'eccezione di cui all'art. 297(3) c.p.p. occorre fornire elementi specifici e datati che dimostrino che i medesimi fatti erano già desumibili dagli atti del procedimento precedente e che il Pubblico Ministero ne avesse conoscenza operativa al momento della prima misura; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
- In tema di motivazione di provvedimenti cautelari, in Cassazione i motivi devono essere concreti e circostanziati: è necessario indicare documenti, date e atti precisi (es. date di acquisizione di informativi o dichiarazioni di collaboratori) per dimostrare una preesistenza della conoscenza degli stessi agli atti del primo procedimento.
- La data di deposito delle informative e delle acquisizioni probatorie (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori) è cruciale per stabilire se una successiva misura cautelare sia viziata per ripetizione: informazioni acquisite dopo la prima misura non consentono l'applicazione dell'art. 297(3).
- Quando i capi di imputazione hanno temporalità sovrapposte o prolungate "fino all'attualità", il giudice valuta se la condotta sia effettivamente proseguita oltre la prima misura: il difensore deve proporre elementi probatori per sostenere la cessazione o, al contrario, la continuità.
- In appellate e in Cassazione, la genericità dei motivi espone il ricorrente all'inammissibilità: è sempre preferibile costruire un motivo articolato con riferimenti puntuali agli atti e una ricostruzione cronologica degli stessi.
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