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Sentenza

Sentenza n. 177/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 558/2024, pubblicata il 11/09/2024, R.G. n. 129/2024, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro, notificata a mezzo pec il 16 settembre 2024;

Giustizia amministrativa202501363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siena n. 558/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, nonché a ricevere l'accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nel titolo, oltre agli interessi legali. Ha dedotto la mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero e ha chiesto, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato prima della proposizione del ricorso, che era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 16 settembre 2024 e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e gli importi relativi agli ulteriori anni scolastici indicati nel titolo, oltre agli interessi. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, stabilendo il termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva all'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso inutile del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario ai fini della proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione debitrice e sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • L'accertata mancata esecuzione di un giudicato impone all'amministrazione soccombente di adottare gli adempimenti necessari entro il termine stabilito dal giudice, anche mediante l'erogazione delle somme riconosciute dal titolo e dei relativi interessi.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, individuandone i poteri e il termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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