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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14558/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la responsabilità penale di Conti per delitti di bancarotta (artt. 216, 219, 223 legge fall.) e reati connessi, contestando che Conti, quale amministratore di fatto della cooperativa "Futura", avesse dirottato ingenti somme e beni della cooperativa verso attività estranee (lido/discoteca gestiti dall'associazione "Sporting Club Fiumara Guardia" di cui era presidente) e prelevato €179.649,41 mai restituiti, cagionando il dissesto della cooperativa. In cassazione la difesa ha dedotto quattro motivi: 1) contestazione della qualificazione di amministratore di fatto per presunta insufficienza probatoria; 2) mancata valutazione delle condotte degli altri amministratori e possibile riclassificazione in appropriazione indebita; 3) erronea esclusione della compatibilità delle spese sostenute dalla cooperativa con il suo scopo sociale e mancata valutazione della documentazione prodotta; 4) carenza di motivazione della condanna alle spese della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate, molte delle quali consistono in rielaborazioni di questioni di merito o contestazioni della valutazione probatoria non sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato la corretta individuazione dell'amministratore di fatto sulla base di elementi sintomatici (gestione continuativa, rapporti con dipendenti e istituzioni, presenza di familiari ai vertici), la sussistenza del nesso causale tra la destinazione delle risorse a finalità estranee e il dissesto della cooperativa, nonché la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze sulla mancata riconsiderazione di responsabilità di altri amministratori e quelle generiche sulla documentazione non valutata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende e alla refusione delle spese della parte civile pari a €4.000 oltre accessori. La sentenza di merito che aveva inflitto la pena definitiva (pena rideterminata in appello in 3 anni di reclusione con riconoscimento di attenuanti equivalenti alle aggravanti) resta impregiudicata dalla cassazione.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma relativa alla bancarotta; utilizzata per contestare la responsabilità penale per gestione distrattiva dei beni sociali. La corte ha ritenuto applicabile la disposizione avendo il ricorrente destinato il patrimonio sociale ad usi estranei con nesso causale al dissesto.

  • art. 219 legge fallimentare

    Riferita alle fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo in termini di volontà consapevole di destinare il patrimonio a diversa funzione, senza necessità della consapevolezza dello stato di insolvenza.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamata relativamente alle aggravanti e modalità della bancarotta; applicata alla condotta consistente nel dirottamento di risorse e acquisti non compatibili con lo scopo sociale della cooperativa.

  • art. 236 legge fallimentare

    Norma richiamata nel capo d'imputazione; pertinente al quadro delle responsabilità fallimentari contestate.

  • art. 2634 cod. civ.

    Richiamato in relazione a responsabilità verso la società per atti contrari agli interessi sociali; la sentenza considera le condotte del ricorrente suscettibili di profili di responsabilità gestionale/di fatto.

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamato per la nozione di "amministratore di fatto": la Corte conferma che conta l'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori, non le mere qualifiche formali.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulla motivazione riguardante l'addebito delle spese della parte civile; la Cassazione osserva che la questione non era oggetto di specifici motivi di gravame in appello.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) ed e); comma 3

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate perché riproposizione di valutazioni di merito o per carenza di specificità, e ha richiamato il divieto di dedurre questioni non prospettate in appello (comma 3).

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamati con riferimento ai requisiti di specificità e motivazione richiesti per i motivi d'appello e d'impugnazione, la mancanza dei quali limita l'oggetto di cognizione della Cassazione.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Richiamato nel principio che la cognizione del giudice di legittimità è commisurata ai motivi di ricorso; questioni non dedotte non possono essere esaminate in Cassazione.

Massime di principio

  • Per qualificare un soggetto come amministratore di fatto conta la prova dell'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori, non la mera titolarità formale: valutazione di fatto insindacabile in cassazione se ben motivata.
  • La Cassazione non è luogo per rielaborazioni o rivalutazioni della prova: i motivi che impugnano la valutazione probatoria sono inammissibili se non indicano specifici vizi logici o giuridici nella motivazione.
  • Il reato di bancarotta per distrazione può esser configurato quando risorse sociali sono destinate consapevolmente a scopi estranei e ciò determina la diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori; non è necessaria la consapevolezza preventiva dello stato di insolvenza.
  • Se in appello le motivazioni si raccordano con quelle di primo grado formando un unico corpo argomentativo, la Cassazione ritiene integrata la valutazione e difficilmente ammette sindacati sul merito.
  • Le questioni non dedotte o specificate in appello (es. contestazioni sulle statuizioni civili) non possono essere sollevate in cassazione: è necessario che l'appello contenga motivazioni specifiche per preservare la rilevanza delle questioni in sede di legittimità.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario indicare vizi di diritto o specifiche lacune argomentative; le censure generiche o il semplice richiamo a documentazione non valutata sono inammissibili.

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