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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16359/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di rettifica catastale emessi in esito a procedure DOCFA relative a un fabbricato sito in Napoli, composto da più livelli e destinato in larga parte ad attività bancaria. L'Ufficio aveva sostituito, per alcune porzioni dell'immobile, la categoria catastale proposta dalla contribuente (tra cui A/10 e C/6) con la categoria D/8 e aveva rideterminato la rendita; per altri locali aveva mantenuto o attribuito la categoria D/5/D/8 a seconda della destinazione. La società impugnava gli avvisi sostenendo, in sostanza, che: la CTR avesse motivato in modo apparente; gli avvisi fossero insufficientemente motivati; l'onere della prova non potesse essere rovesciato sulla contribuente; la classificazione in D/8 fosse errata perché gli immobili sarebbero dovuti rientrare in A/10 e C/6; il giudice di merito avesse omesso di considerare immobili similari e perizie stragiudiziali; la stima diretta non potesse essere sostituita da comparazioni improprie con immobili in altra categoria; mancasse, infine, un sopralluogo preventivo e ciò rendesse invalido il classamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: la motivazione della sentenza di merito non era apparente, perché consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico; gli avvisi erano sufficientemente motivati nel contesto di un classamento DOCFA, poiché fondati sui dati dichiarati dalla contribuente e su comparazioni tecniche; l'onere probatorio risultava correttamente ripartito, essendo stato l'Ufficio a giustificare la pretesa e la contribuente a non fornire adeguata prova contraria; la classificazione in D/8 era coerente con la destinazione complessiva del fabbricato e con le caratteristiche degli uffici strutturati inseriti in un immobile destinato all'attività bancaria; le doglianze su immobili similari e perizie stragiudiziali non introducevano un fatto decisivo omesso, né imponevano una diversa conclusione; la stima diretta degli immobili di categoria D non richiede necessariamente un sopralluogo, potendo l'Ufficio fondarsi sulla documentazione DOCFA e su elementi tecnici già disponibili. È stata inoltre disposta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza radicale o di motivazione apparente.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza è ammissibile solo se la motivazione è assente o meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro utilizzato per le censure di violazione di legge in tema di motivazione degli avvisi, onere della prova, classamento e stima diretta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere argomentazioni difensive o elementi istruttori.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; se si contesta la motivazione di un atto amministrativo, occorre riportarne il contenuto rilevante.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione agli oneri di deposito degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova segue la regola generale: in materia di classamento l'Ufficio deve giustificare la pretesa, ma il contribuente può e deve offrire prova contraria se vuole contestarla efficacemente.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato come parametro di sufficienza motivazionale degli atti amministrativi.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione degli atti tributari deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.

  • artt. 8, 10, 20, 40, 61, 63 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Le norme catastali disciplinano il classamento, la stima diretta per immobili speciali e la regola di attribuzione della categoria in base alla destinazione prevalente e alle caratteristiche oggettive.

  • artt. 8, 27, 28, 29, 30, 56, 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Per gli immobili speciali il classamento segue criteri tecnici e, per i fabbricati di categoria speciale, la rendita è determinata con stima diretta; il sopralluogo non è condizione necessaria di validità.

  • art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura DOCFA, nella quale la dichiarazione del contribuente fornisce gli elementi di fatto utilizzati dall'Ufficio per il classamento.

  • art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75

    Richiamato quale base della procedura DOCFA.

  • art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604

    Richiamato per la determinazione della rendita dei fabbricati a destinazione speciale mediante stima diretta.

  • art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Per i fabbricati a destinazione speciale o particolare il reddito è determinato mediante stima diretta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire la ratio decidendi o è intrinsecamente incomprensibile; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • Nel contestare la motivazione di un avviso di accertamento tributario, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo i passaggi rilevanti dell'atto impugnato.
  • Nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso catastale è più o meno intenso a seconda che l'Ufficio disattenda o meno i dati di fatto dichiarati dal contribuente; se la divergenza riguarda soprattutto la qualificazione tecnica dei medesimi elementi, la motivazione può essere sintetica.
  • In materia di classamento catastale, l'onere di provare i fatti giustificativi della pretesa grava sull'amministrazione, ma il contribuente che contesti la rettifica deve offrire una prova contraria specifica e non limitarsi a contestazioni generiche.
  • Per gli immobili di categoria speciale o particolare, la rendita si determina con stima diretta; il sopralluogo è un mezzo istruttorio utile ma non un presupposto indefettibile di validità dell'avviso.
  • La classificazione catastale deve tener conto della destinazione ordinaria e delle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare, nonché della destinazione prevalente quando l'immobile comprenda parti con diverse destinazioni.
  • Le perizie stragiudiziali di parte e i valori OMI hanno valore meramente indiziario o orientativo e non vincolano il giudice, il quale può disattenderli motivando in modo complessivo e coerente sulle risultanze ritenute decisive.

Come è indicizzato

MaterieCatastoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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