Cassazione Civile, Ordinanza n. 16359/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di rettifica catastale emessi in esito a procedure DOCFA relative a un fabbricato sito in Napoli, composto da più livelli e destinato in larga parte ad attività bancaria. L'Ufficio aveva sostituito, per alcune porzioni dell'immobile, la categoria catastale proposta dalla contribuente (tra cui A/10 e C/6) con la categoria D/8 e aveva rideterminato la rendita; per altri locali aveva mantenuto o attribuito la categoria D/5/D/8 a seconda della destinazione. La società impugnava gli avvisi sostenendo, in sostanza, che: la CTR avesse motivato in modo apparente; gli avvisi fossero insufficientemente motivati; l'onere della prova non potesse essere rovesciato sulla contribuente; la classificazione in D/8 fosse errata perché gli immobili sarebbero dovuti rientrare in A/10 e C/6; il giudice di merito avesse omesso di considerare immobili similari e perizie stragiudiziali; la stima diretta non potesse essere sostituita da comparazioni improprie con immobili in altra categoria; mancasse, infine, un sopralluogo preventivo e ciò rendesse invalido il classamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: la motivazione della sentenza di merito non era apparente, perché consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico; gli avvisi erano sufficientemente motivati nel contesto di un classamento DOCFA, poiché fondati sui dati dichiarati dalla contribuente e su comparazioni tecniche; l'onere probatorio risultava correttamente ripartito, essendo stato l'Ufficio a giustificare la pretesa e la contribuente a non fornire adeguata prova contraria; la classificazione in D/8 era coerente con la destinazione complessiva del fabbricato e con le caratteristiche degli uffici strutturati inseriti in un immobile destinato all'attività bancaria; le doglianze su immobili similari e perizie stragiudiziali non introducevano un fatto decisivo omesso, né imponevano una diversa conclusione; la stima diretta degli immobili di categoria D non richiede necessariamente un sopralluogo, potendo l'Ufficio fondarsi sulla documentazione DOCFA e su elementi tecnici già disponibili. È stata inoltre disposta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza radicale o di motivazione apparente.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza è ammissibile solo se la motivazione è assente o meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per le censure di violazione di legge in tema di motivazione degli avvisi, onere della prova, classamento e stima diretta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere argomentazioni difensive o elementi istruttori.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; se si contesta la motivazione di un atto amministrativo, occorre riportarne il contenuto rilevante.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione agli oneri di deposito degli atti e documenti rilevanti.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova segue la regola generale: in materia di classamento l'Ufficio deve giustificare la pretesa, ma il contribuente può e deve offrire prova contraria se vuole contestarla efficacemente.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro di sufficienza motivazionale degli atti amministrativi.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione degli atti tributari deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.
artt. 8, 10, 20, 40, 61, 63 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Le norme catastali disciplinano il classamento, la stima diretta per immobili speciali e la regola di attribuzione della categoria in base alla destinazione prevalente e alle caratteristiche oggettive.
artt. 8, 27, 28, 29, 30, 56, 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Per gli immobili speciali il classamento segue criteri tecnici e, per i fabbricati di categoria speciale, la rendita è determinata con stima diretta; il sopralluogo non è condizione necessaria di validità.
art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Disciplina la procedura DOCFA, nella quale la dichiarazione del contribuente fornisce gli elementi di fatto utilizzati dall'Ufficio per il classamento.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
Richiamato quale base della procedura DOCFA.
art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604
Richiamato per la determinazione della rendita dei fabbricati a destinazione speciale mediante stima diretta.
art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per i fabbricati a destinazione speciale o particolare il reddito è determinato mediante stima diretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire la ratio decidendi o è intrinsecamente incomprensibile; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte.
- Nel contestare la motivazione di un avviso di accertamento tributario, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo i passaggi rilevanti dell'atto impugnato.
- Nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso catastale è più o meno intenso a seconda che l'Ufficio disattenda o meno i dati di fatto dichiarati dal contribuente; se la divergenza riguarda soprattutto la qualificazione tecnica dei medesimi elementi, la motivazione può essere sintetica.
- In materia di classamento catastale, l'onere di provare i fatti giustificativi della pretesa grava sull'amministrazione, ma il contribuente che contesti la rettifica deve offrire una prova contraria specifica e non limitarsi a contestazioni generiche.
- Per gli immobili di categoria speciale o particolare, la rendita si determina con stima diretta; il sopralluogo è un mezzo istruttorio utile ma non un presupposto indefettibile di validità dell'avviso.
- La classificazione catastale deve tener conto della destinazione ordinaria e delle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare, nonché della destinazione prevalente quando l'immobile comprenda parti con diverse destinazioni.
- Le perizie stragiudiziali di parte e i valori OMI hanno valore meramente indiziario o orientativo e non vincolano il giudice, il quale può disattenderli motivando in modo complessivo e coerente sulle risultanze ritenute decisive.
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