Sentenza n. 632/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - della ordinanza prot. 108/2022 del 21/04/2022 avente ad oggetto il “Divieto di transito e fermata per gli autocarri su tutta l'area adibita a parcheggio adiacente la SPBS572 via Pergola a Moniga del Garda dal Km. 13+845 al Km.123+900”, a firma del Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi, pubblicata sull'albo pretorio dal 22/04/2022 al 7/05/2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza che vietava il transito e la fermata degli autocarri nell'area adibita a parcheggio di via Pergola, adiacente alla SPBS572
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 108/2022 del Comandante della Polizia locale dell'Unione Comuni della Valtenesi, deducendo, in primo luogo, l'incompetenza dell'autorità emanante: secondo la prospettazione, il divieto avrebbe dovuto essere disposto dall'organo politico comunale, trattandosi di una scelta di indirizzo con rilevante impatto sull'assetto locale e potenzialmente espulsiva nei confronti dei conducenti di mezzi pesanti. Con il secondo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di proporzionalità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, illogicità, disparità di trattamento e carenza di istruttoria. Il ricorrente ha rappresentato di utilizzare abitualmente l'area per parcheggiare durante la settimana l'autocarro aziendale, essendo residente a pochi metri e non disponendo, a suo dire, di alternative idonee nel territorio comunale. Il Comune ha eccepito la carenza di legittimazione e interesse a ricorrere, sostenendo che la posizione dedotta fosse un mero interesse di fatto, e ha comunque contestato la fondatezza delle censure. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha acquisito un'area vicina e vi ha realizzato tre stalli destinati alla sosta di autoarticolati, con segnaletica conforme alle norme vigenti. Le parti hanno quindi concordemente dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione di merito e raggiunto un accordo sulla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha esaminato le censure di incompetenza e di eccesso di potere, poiché nelle more del giudizio è stata realizzata un'area alternativa, non distante da quella originariamente interessata dal divieto, con tre stalli dedicati alla sosta degli autoarticolati e dotati della necessaria segnaletica. Preso atto della concorde richiesta delle parti, il Collegio ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in conformità all'accordo tra le parti.
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