Sentenza n. 813/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 14.3.2024, n. 84.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 14 marzo 2024, n. 84, relativa all'attribuzione della carta del docente per l'annualità 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, n. 84 del 14 marzo 2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per l'annualità scolastica 2021/2022, oltre a interessi o rivalutazione dalla data in cui il credito era sorto fino alla concreta attribuzione. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non ha contestato nel merito la pretesa e non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del ricorso. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni, una volta accertato il protrarsi dell'inadempimento. Su richiesta di parte, ha applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio costituisce presupposto per l'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di richiesta di parte e di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può imporre una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione
La sentenza del giudice ordinario richiamata nel giudizio di ottemperanza prevedeva il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni nel merito da parte dell'amministrazione intimata, unitamente all'accertata mancata esecuzione del titolo, giustifica l'adozione di un ordine di esecuzione conforme al contenuto precettivo della sentenza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche contestualmente alla pronuncia, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione qualora persista l'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
- Su richiesta della parte e in presenza dei presupposti, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione e cessazione al momento dell'adempimento o dell'insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →