Cassazione Penale, Sentenza n. 1873/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato, tramite difensore di fiducia, con unico motivo ex art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., per violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c), 179, 96, 97 c.p.p., dell'art. 24 Cost. e degli artt. 20 commi 2 e 3 L. 247/2012: dedotto che, dopo aver revocato il precedente difensore (Avv. Marzo Mangiantini) e nominato un nuovo difensore (Avv. Daniele Caprio) il 28/12/2020, il decreto di fissazione dell'udienza era stato notificato al difensore revocato (21/10/2020) e che il nuovo difensore risultava sospeso dall'albo con decorrenza 20/12/2020, perciò l'imputato sarebbe rimasto senza assistenza all'udienza del 11/01/2021 e il Collegio avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio; pertanto si deduceva la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione per appello al difensore di fiducia precedentemente nominato sia rituale e non impone all'ufficio l'obbligo di nuova notifica al difensore successivamente nominato; l'omissione non determina nullità. È richiamato il principio secondo cui il soggetto che nomina un nuovo difensore ha l'onere di informarlo dello stato del processo, pertanto la mancata partecipazione del nuovo difensore non comporta nullità se la notificazione è stata regolarmente eseguita al difensore revocato. È inoltre precisato che la revoca/ rinuncia del mandato del difensore produce effetto solo quando l'imputato sia assistito da un nuovo difensore e sia decorso l'eventuale termine a difesa; fino ad allora il difensore rinunciante resta tenuto all'assistenza. Poiché il decreto di citazione era stato notificato correttamente all'Avv. Mangiantini, la sostituzione con Avv. Caprio (sospeso) non ha efficacia e il processo è stato trattato regolarmente. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
Fondamento del motivo di ricorso (vizio di motivazione o violazione di norme sul procedimento), utilizzato dal ricorrente quale base per la censura; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza accogliere la censura.
art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norma riguardante le nullità e la loro rilevabilità; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica al nuovo difensore non fosse causa di nullità in presenza di notifica regolare al difensore precedente.
art. 179 c.p.p.
Regole sulle nullità assolute e relative; applicata nel senso che non ogni irregolarità di notifica comporta nullità, se non è pregiudizievole per il diritto di difesa.
art. 96 c.p.p.
Principi generali sul giudizio di appello e la regolarità del procedimento; richiamata per valutare la correttezza della trattazione dell'appello.
art. 97 c.p.p.
Norma sul procedimento nell'appello; contesto normativo richiamato per la valutazione delle procedure di notifica e difesa.
art. 24 Cost.
Tutela del diritto di difesa garantito dalla Costituzione; la Corte ha ritenuto che il diritto non fosse stato violato stante la regolarità della notifica e gli obblighi del nominante di informare il nuovo difensore.
art. 20 commi 2 e 3 L. 247/2012
Norme sulla sospensione degli avvocati dall'albo e relativi effetti; la Corte ha considerato che la sospensione del nuovo difensore non abbia prodotto effetti utili alla difesa dell'imputato, rendendo irrilevante la sua nomina.
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Previsione normativa richiamata in relazione al deposito di conclusioni scritte nelle udienze fissate secondo la disciplina emergenziale; le conclusioni depositate dal difensore revocato sono state ritenute non decisive perché il mandato era stato revocato.
art. 23-bis comma 2 L. 137/2020
Norma relativa alla fissazione e svolgimento di udienze in regime emergenziale; contestata la fondatezza del deposito di conclusioni da parte di un difensore revocato.
art. 108 cod. proc. pen.
Richiamata per il principio che il difensore rinunciante o revocato è tenuto a garantire l'assistenza finché non sia decorso il termine a difesa concesso e il nuovo difensore non sia effettivamente insediato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso, applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle Ammende.
artt. 61 n.11, 624, 81, 494, 640 c.p.
Norme penali relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado: sono le norme substantive alla base della sentenza impugnata, menzionate nel quadro fattuale.
Massime di principio
- La notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore già designato è generalmente sufficiente; non sussiste obbligo dell'ufficio di rieseguire la notifica al difensore nominato successivamente.
- La parte che nomina un nuovo difensore ha l'onere di informarlo sullo stato del processo; la mancata partecipazione del nuovo difensore per omissione del nominante non determina di per sé la nullità del procedimento.
- La revoca o la rinuncia del mandato del difensore produce effetto solo quando l'imputato sia effettivamente assistito da un nuovo difensore e sia decorso l'eventuale termine a difesa; fino ad allora il difensore precedente resta obbligato all'assistenza.
- La sospensione del nuovo difensore dall'albo rende inefficace la nomina e non obbliga l'ufficio a riconvocare o notificare nuovamente, salva la possibilità per l'imputato di richiedere la nomina di un difensore d'ufficio in tempo utile.
- Per evitare il rischio di inammissibilità o di perdere tutela, l'imputato dovrebbe tempestivamente verificare che il nuovo difensore sia valido e informato, e, se necessario, chiedere la nomina di un difensore d'ufficio o la sospensione del processo fino all'effettiva assistenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1662/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1663/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1669/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1670/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1671/2023 del 18/01/2023
- Sentenza penale · 18 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1672/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →