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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14443/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha richiesto alla società ricorrente, qualificata come coobbligata in solido di un centro trasmissione dati operante in Italia, il pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per gli anni 2011-2012, oltre sanzioni e interessi. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado, deducendo sette motivi: (1) motivazione apparente o omessa pronuncia della CTR sui profili di diritto interno e unionale, inclusa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (2) erronea individuazione del presupposto territoriale dell'imposta; (3) omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione dell'avviso per mancata allegazione del PVC o trascrizione del suo contenuto essenziale; (4) omessa pronuncia sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dello Statuto del contribuente per mancata notifica del PVC al coobbligato; (5) errata applicazione dell'aliquota d'imposta; (6) omessa pronuncia sull'inapplicabilità dell'esimente sanzionatoria per obiettive condizioni di incertezza normativa; (7) violazione delle norme sulla solidarietà passiva e sulla rivalsa, sostenendo che la disciplina applicata fosse costituzionalmente illegittima e che la solidarietà fosse di natura dipendente. La ricorrente ha anche depositato una proposta di conciliazione, ma il rinvio è stato negato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'imposta unica sui giochi e sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta nel territorio italiano, anche se il bookmaker è estero e privo di concessione, e che la solidarietà prevista dalla normativa opera in modo paritetico e non dipendente. Ha respinto il terzo motivo perché l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato per relationem mediante richiamo a un PVC ritualmente conosciuto dalla contribuente. Ha respinto il quarto motivo, escludendo un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati e rilevando che, nel caso di specie, si trattava di accertamento a tavolino. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità, osservando che la base imponibile era stata determinata induttivamente in mancanza di dati forniti dalla contribuente, con applicazione dell'aliquota massima prevista dalla legge. Ha rigettato il sesto motivo, affermando che per le annualità 2011-2012 non era configurabile alcuna obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni, poiché la norma interpretativa del 2010 aveva già chiarito il quadro. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata e introduceva censure estranee al thema decidendum, oltre a presupporre una solidarietà dipendente non condivisa dalla Corte. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della pretesa tributaria e delle sanzioni, e la sentenza dà atto del rigetto complessivo senza rinvio; sulle spese e su altri effetti accessori non emergono dal testo elementi ulteriori determinabili.

Norme richiamate

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992

    la Corte osserva che la disciplina richiamata non è stata estesa ai giudizi di cassazione e non consente il mero rinvio dell'udienza nel giudizio di legittimità

  • art. 48 d.lgs. n. 546/1992

    Conciliazione fuori udienza

    le nuove disposizioni sulla conciliazione si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti in Cassazione secondo la riforma citata

  • art. 267 TFUE

    non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale perché la questione è già risolta dalla giurisprudenza unionale e non riguarda tributi armonizzati

  • artt. 49 ss. TFUE

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla libera prestazione di servizi, ma ritenuti non violati dalla normativa italiana sull'imposta unica

  • artt. 56 ss. TFUE

    la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui le restrizioni nazionali sui giochi d'azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale se proporzionate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il vizio di motivazione/omessa pronuncia della sentenza tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia su motivi di appello o di ricorso

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente/omessa

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    richiamato per contestare il presupposto territoriale dell'imposta unica

  • artt. 1326, 1327 e 1336 c.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla formazione del contratto di scommessa e alla territorialità del presupposto

  • art. 7 L. n. 212/2000

    l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se richiama un PVC conosciuto o notificato al contribuente

  • art. 12 L. n. 212/2000

    richiamato in tema di garanzie procedimentali e contraddittorio, ritenute non violate nel caso di specie

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa, ma la sua violazione è esclusa per la natura dell'accertamento e l'assenza di obbligo generalizzato di contraddittorio

  • art. 4 d.lgs. n. 504/1998

    indica i meccanismi di calcolo dell'imposta unica e l'aliquota applicabile alle diverse tipologie di scommesse

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011

    consente la determinazione induttiva della base imponibile e l'applicazione dell'aliquota massima in mancanza di dati utili forniti dal contribuente

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    l'esimente per obiettive condizioni di incertezza non si applica alle annualità 2011-2012, poiché la norma interpretativa del 2010 aveva chiarito il quadro

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 504/1998

    richiamato nel motivo sulle sanzioni in combinazione con l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce i concorsi pronostici o le scommesse, anche tramite interpretazione autentica del 2010

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    norma interpretativa: soggetto passivo è chiunque gestisce, anche telematicamente e per conto di terzi, scommesse di qualsiasi genere; il terzo è obbligato solidalmente

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    la rivalsa presuppone una coobbligazione per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non risolve il tema della solidarietà oggetto della causa

  • art. 53 Cost.

    richiamato in relazione alla capacità contributiva e alla decisione della Corte costituzionale n. 27/2018

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel settimo motivo per asserita irragionevolezza della disciplina della solidarietà e della traslazione del tributo

  • art. 1, comma 64, L. n. 220/2010

    enuncia gli obiettivi di tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto all'evasione nel settore del gioco

  • art. 39, comma 13, d.l. n. 269/2003

    richiamato in via sistematica per mostrare che, nel settore del gioco, il prelievo è collegato all'attività di organizzazione/uso degli apparecchi

  • art. 10, n. 6, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per la disciplina IVA delle scommesse e per il collegamento al servizio di gioco

  • art. 1 d.P.R. n. 640/1972

    richiamato per analogia con l'imposta sugli intrattenimenti e il fatto che il tributo colpisce l'attività svolta nel territorio dello Stato

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014

    richiamato nel quadro normativo sull'imponibile forfetario collegato alla raccolta media provinciale

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta nel territorio dello Stato, non la sola conclusione formale del contratto di scommessa.
  • Nel settore delle scommesse, il bookmaker estero privo di concessione può essere soggetto passivo dell'imposta unica e obbligato in solido, secondo una solidarietà paritetica con il centro che raccoglie le giocate, senza che ciò trasformi la sua posizione in una mera responsabilità dipendente.
  • Per i periodi d'imposta successivi al 2010 non opera l'esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa, poiché la norma interpretativa ha chiarito il regime soggettivo del tributo e consente alle parti di rimodulare i rapporti economici.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando richiama un processo verbale di constatazione conosciuto o notificato al contribuente, senza necessità di riprodurne integralmente il contenuto o le prove poste a fondamento della pretesa.
  • Fuori dai tributi armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; esso sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • In mancanza di dati completi forniti dal contribuente, l'Amministrazione può determinare induttivamente la base imponibile e applicare l'aliquota massima prevista, fermo restando l'onere del contribuente di offrire prova contraria specifica.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione unionale è già stata risolta e la normativa nazionale, nel settore non armonizzato, non viola la libera prestazione di servizi in modo discriminatorio o sproporzionato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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