Ordinanza n. 1548/2026 - Roma, Sezione 2Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24.02.2025 e non concluso entro il termine del 26 Marzo 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MORELLO ROSALIA il 7 febbraio 2026: PER L’ANNULLAMENTO Previa sospensione dell’efficacia del preavviso di rigetto del 07/11/2025 e del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 09/12/2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di riconoscimento del titolo professionale, nonché, con motivi aggiunti, preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero del turismo sull’istanza presentata il 24 febbraio 2025, il cui procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 26 marzo 2025. Nel corso del giudizio è sopravvenuto il provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza, impugnato con motivi aggiunti insieme al precedente preavviso di rigetto del 7 novembre 2025. La ricorrente ha quindi dichiarato in camera di consiglio la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda avverso il silenzio e ha chiesto cautelarmente la sospensione degli atti di rigetto. Il TAR ha rilevato, in fase cautelare, l’assenza di adeguato fumus boni iuris, poiché non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, e in particolare l’esercizio in Germania, dove la professione di guida turistica non risulta regolamentata, dell’attività per almeno un anno. È stato inoltre dedotto il difetto di periculum in mora, in ragione della natura meramente pretensiva dell’interesse azionato.
La decisione
Il TAR ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., poiché il silenzio è venuto meno per effetto dell’adozione del provvedimento definitivo di rigetto, impugnato con motivi aggiunti, e la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio l’ha respinta per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora: allo stato degli atti non era documentato il requisito professionale richiesto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, mentre l’interesse fatto valere aveva natura pretensiva. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo determina il venir meno del silenzio e la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’azione contro il silenzio.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, la domanda viene modificata o integrata mediante motivi aggiunti e la controversia richiede il rito ordinario, il giudice può disporre la conversione del rito.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e consente il rigetto della misura in assenza dei presupposti cautelari.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Per l’esercizio in uno Stato membro, quale la Germania, di una professione non regolamentata, il riconoscimento richiede la prova dell’esercizio dell’attività per almeno un anno, requisito non documentato allo stato degli atti.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo dell’istruttoria fa venir meno il silenzio dell’amministrazione e determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’azione proposta contro l’inerzia, ferma restando la possibilità di impugnare il provvedimento sopravvenuto con motivi aggiunti.
- Quando un ricorso originariamente proposto contro il silenzio viene integrato con motivi aggiunti per impugnare il provvedimento conclusivo e la controversia non è più soggetta al rito camerale, il giudice può convertire il rito in ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
- In sede cautelare, il riconoscimento di una qualifica professionale può essere sospeso solo se il richiedente dimostra, già allo stato degli atti, i requisiti sostanziali previsti dalla normativa applicabile; in mancanza della documentazione richiesta, difetta il fumus boni iuris.
- Per un interesse di natura meramente pretensiva, la tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale derivante dal diniego; la mera aspirazione all’ottenimento del provvedimento favorevole non integra, di per sé, il periculum in mora.
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