Sentenza n. 12647/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento per l''''annullamento dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2024 (doc. n. 1), nella parte in cui l’Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la Società Autostrada del Brennero S.p.a. per l’anno 2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13)” (doc. n. 1 bis); e, per quanto occorrer possa, con ogni conseguente statuizione in punto di declaratoria di inefficacia, nei confronti della Ricorrente, della predetta iscrizione ai fini della applicazione della disciplina nazionale che individua come destinatari i soggetti iscritti nel predetto Elenco. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. il 13\2\2025 : “per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2024 (doc. n. 1), nella parte in cui l’Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la Società Autostrada del Brennero S.p.a. per l’anno 2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13)” (doc. n. 1 bis); e, per quanto occorrer possa, con ogni conseguente statuizione in punto di declaratoria di inefficacia, nei confronti della Ricorrente, della predetta iscrizione ai fini della applicazione della disciplina nazionale che individua come destinatari i soggetti iscritti nel predetto Elenco.”. e con il presente atto per l’annullamento, per quanto occorrer possa della nota di data ed autore ignoto, depositata in giudizio con la quale l’ISTAT avrebbe evidenziato il metodo seguito e le ragioni della iscrizione della ricorrente nel cd. Elenco ISTAT per l’anno 2025 (doc. n. 4 del deposito di Controparte del 9 gennaio 2025).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per l’anno 2025, nella parte relativa all’inserimento della società ricorrente, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l’Elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2024, nella parte in cui l’ISTAT l’ha inserita tra le “Altre amministrazioni locali” per l’anno 2025. Ha inoltre impugnato gli atti connessi, incluso il documento relativo alle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e, per quanto occorrer potesse, una nota di data e autore ignoti depositata in giudizio, asseritamente recante il metodo e le ragioni dell’iscrizione. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia dell’iscrizione nei suoi confronti ai fini dell’applicazione della disciplina nazionale riferita ai soggetti inclusi nell’Elenco ISTAT. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il TAR ha definito il giudizio sulla questione preliminare di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e sul relativo Elenco spetti alla Corte dei conti. La controversia può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali previsti dalla norma. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite, in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
È la disposizione in base alla quale è individuato l’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026, con definitiva attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sull’Elenco ISTAT, secondo quanto rilevato dal TAR.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda secondo i termini e le condizioni previsti dalla disposizione.
sentenza Corte costituzionale n. 39/2026 del 27 marzo 2026
Ha risolto definitivamente la questione di giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche, attribuendo alla Corte dei conti la cognizione piena sul relativo Elenco.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto la ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e l’inserimento di un soggetto nell’Elenco rilevante ai fini del conto economico consolidato rientrano nella cognizione piena della Corte dei conti e non nella giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026.
- Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.
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