Cassazione Civile, Ordinanza n. 39803/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società di persone operante nel commercio al dettaglio di confezioni per adulti, con rideterminazione di ricavi e reddito d'impresa ai fini IVA, IRAP e IRPEF, in ragione della ritenuta costante antieconomicità dell'attività e delle perdite dichiarate per il 2006-2007. I contribuenti avevano impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. La CTR aveva ritenuto necessario il contraddittorio per chiarire la reale situazione economico-finanziaria della società e aveva valorizzato anche le difficoltà di mercato del periodo. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla tardività del ricorso introduttivo; 2) violazione delle norme sulle notificazioni, sempre in relazione alla tempestività dell'impugnazione; 3) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR annullato l'accertamento per mancata attivazione del contraddittorio e per avere negato rilievo indiziario all'antieconomicità della gestione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi. Ha ritenuto il primo inammissibile perché il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda questioni di merito e non eccezioni processuali, mentre la tardività del ricorso è questione di rito; ha inoltre osservato che la CTR aveva comunque confermato la decisione di primo grado che si era pronunciata sulla tempestività dell'impugnazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la società non aveva dedotto doglianze autonome rispetto a quelle dei soci e l'eventuale accoglimento non avrebbe dato utilità ulteriore alla ricorrente. È stato invece accolto il terzo motivo: per accertamenti non preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'impresa, e in assenza di specifiche ragioni difensive che il contribuente avrebbe potuto far valere, non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati; pertanto la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per il mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito, ma solo per questioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio processuale dedotto col primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per censurare la violazione di legge relativa all'accertamento tributario e al contraddittorio endoprocedimentale.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Costituisce la norma sulla base della quale è stata contestata la legittimità dell'accertamento fondato sull'antieconomicità della gestione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in tema di giustificazione dell'accertamento e delle ragioni difensive del contribuente.
art. 5 del d.P.R. n. 917/1986
Richiamato per affermare l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito nelle società di persone e la sua imputazione ai soci.
Sez. U, sent. n. 24823 del 09/12/2015
Ha affermato che non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati; l'obbligo sussiste solo se previsto specificamente dalla legge o per tributi armonizzati, con necessità per il contribuente di indicare le difese concrete che avrebbe potuto svolgere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda solo questioni di merito e non può essere utilizzata per censurare il mancato esame di eccezioni di rito, per le quali va dedotta l'eventuale violazione della specifica norma processuale applicabile.
- In tema di accertamenti fiscali su tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; l'invalidità dell'atto consegue solo se l'obbligo è espressamente previsto da una norma.
- Per i tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio può comportare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in giudizio le concrete difese che avrebbe potuto far valere e tali difese non siano meramente pretestuose.
- In caso di accertamento fondato sull'antieconomicità dell'attività, la mera contestazione dell'ufficio non impone di per sé l'annullamento dell'atto se il giudice non verifica correttamente il quadro normativo sul contraddittorio e sull'onere di allegazione del contribuente.
- Nei giudizi relativi a società di persone e soci, l'utilità dell'impugnazione va valutata anche in relazione all'eventuale litisconsorzio necessario sostanziale e alla natura unitaria dell'accertamento del maggior reddito.
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