Sentenza del 20/07/2020 n. 15359 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto residente in provincia colpita dagli eventi sismici del 1990. La CTP di Siracusa aveva accolto il ricorso per silenzio-rifiuto; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo: (i) vizio di motivazione della sentenza della CTR; (ii) illegittima ammissione della legittimazione della contribuente a chiedere il rimborso, poiché la ratio normativa sarebbe favorevole esclusivamente al sostituto d'imposta e la contribuente non avrebbe provato il versamento delle imposte; (iii) richiesta di revisione dell'orientamento giurisprudenziale ritenendo che l'agevolazione dovesse favorire solo chi non avesse versato (pagando il 10%).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem è ammessa se consente il controllo del percorso logico-giuridico e se il giudice di merito ha dato conto delle argomentazioni di fatto e di diritto; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo in base all'art. 360-bis c.p.c., richiamando il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di rimborsi sulle imposte dei redditi, sono legittimati a richiedere il rimborso sia il sostituto d'imposta sia il percipiente (sostituito). Ha inoltre ricordato che il legislatore, con il D.L. n.91/2017 (convertito dalla L. n.123/2017), ha esplicitamente incluso i titolari di reddito da lavoro dipendente tra i beneficiari e ha previsto il rimborso dell'eccedenza rispetto al 10% anche per chi avesse versato integralmente. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Costituzione, articolo 111
Richiamata nella censura sulla motivazione; la Corte afferma che la motivazione per relationem è compatibile con i principi di motivazione della giustizia purché consenta il controllo del percorso logico-giuridico.
Codice di procedura civile, articolo 132, comma 2, n. 4
Richiamato nella critica della motivazione; la sentenza conferma la legittimità del rinvio ad altri precedenti quando questo è sufficientemente esplicitato e permette il controllo.
Disposizioni di attuazione del c.p.c., articolo 118
Richiamata in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della CTR ancorché in parte per relationem.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 1 comma 2, art. 36 comma 2 nn. 2 e 4, artt. 53 e 54
Norme processuali tributarie invocate dall'Amministrazione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente considerato le allegazioni e i fatti, escludendo vizi di motivazione formale o sostanziale rispetto a tali disposizioni.
Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norma di riferimento per i motivi di cassazione sulla violazione di legge e motivazione; la Corte ha esaminato e rigettato i motivi sulla base di questa disposizione.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9, comma 17
Norma che individua la misura del 10% e la disciplina agevolativa collegata; la Corte ha ricordato che l'interpretazione favorevole ai soggetti che hanno versato è consolidata in giurisprudenza e rafforzata dalle successive modifiche legislative.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 665
Norma che originariamente identifica i destinatari del rimborso per i residenti nelle province colpite dal sisma 1990; la Corte ha ritenuto che i titolari di reddito da lavoro dipendente rientrino tra i beneficiari, come chiarito anche dalla successiva modifica normativa.
D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 38
Richiamato per il principio che, in tema di rimborsi sulle imposte dei redditi, sono legittimati a richiedere il rimborso sia il sostituto d'imposta sia il soggetto percettore (sostituito). La Corte ribadisce questo orientamento consolidato.
Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91, articolo 16-octies, e L. 3 agosto 2017, n. 123 (conversione)
Modifica normativa che ha esplicitamente incluso i titolari di reddito da lavoro dipendente tra i beneficiari del rimborso e ha previsto che il rimborso operi anche per chi abbia versato integralmente, tramite rimborso dell'eccedenza rispetto al 10%.
Codice di procedura civile, articolo 360-bis
Invocato dalla Corte per dichiarare inammissibili alcuni motivi di ricorso quando non contengono argomentazioni idonee a mutare l'orientamento di legittimità consolidato.
Codice civile, articolo 2697
Richiamato dall'Amministrazione in tema di onere della prova; la Corte non ha accolto la censura, confermando il quadro giurisprudenziale sul diritto al rimborso e sulla legittimazione attiva del contribuente.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 3 comma 3; L. n. 212 del 2000 articolo 3 comma 1; codice civile articolo 2033; preleggi artt. 11 e 14
Norme richiamate dall'Amministrazione nella terza doglianza in tema di finalità della disciplina condonistica e effetti; la Corte ha ritenuto che tali argomentazioni non giustificassero la revisione del consolidato orientamento giurisprudenziale.
Massime di principio
- In materia di rimborsi relativi a imposizioni per periodi soggetti ad agevolazioni post-sisma, sia il sostituto d'imposta sia il percipiente (lavoratore dipendente) sono legittimati a chiedere il rimborso; il contribuente non è escluso automaticamente dalla legittimazione.
- La motivazione per relationem è ammissibile se il rinvio alle precedenti pronunce è effettuato in modo tale da consentire il controllo del percorso logico-giuridico: il giudice di merito deve esporre fatti e argomentazioni e indicare l'identità delle questioni con quelle decise nei precedenti richiamati.
- Le modifiche legislative successive (D.L. n.91/2017 convertito dalla L. n.123/2017) hanno chiarito che il diritto al rimborso opera anche per chi abbia versato integralmente, con rimborso dell'eccedenza rispetto al 10%, e hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale.
- Questioni operative relative ai limiti di spesa e alle modalità di erogazione dei rimborsi rientrano nella fase amministrativa/esecutiva e non incidono di per sé sul riconoscimento del diritto sostanziale al rimborso riconosciuto dal giudice.
- L'onere della prova resta importante: il contribuente deve fornire elementi probatori del diritto vantato, ma l'Amministrazione non può escludere a priori la domanda del percipient se la giurisprudenza riconosce la sua legittimazione; eventuali contestazioni probatorie vanno valutate nel merito.
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