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Sentenza

Sentenza del 20/07/2020 n. 15359 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto residente in provincia colpita dagli eventi sismici del 1990. La CTP di Siracusa aveva accolto il ricorso per silenzio-rifiuto; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo: (i) vizio di motivazione della sentenza della CTR; (ii) illegittima ammissione della legittimazione della contribuente a chiedere il rimborso, poiché la ratio normativa sarebbe favorevole esclusivamente al sostituto d'imposta e la contribuente non avrebbe provato il versamento delle imposte; (iii) richiesta di revisione dell'orientamento giurisprudenziale ritenendo che l'agevolazione dovesse favorire solo chi non avesse versato (pagando il 10%).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem è ammessa se consente il controllo del percorso logico-giuridico e se il giudice di merito ha dato conto delle argomentazioni di fatto e di diritto; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo in base all'art. 360-bis c.p.c., richiamando il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di rimborsi sulle imposte dei redditi, sono legittimati a richiedere il rimborso sia il sostituto d'imposta sia il percipiente (sostituito). Ha inoltre ricordato che il legislatore, con il D.L. n.91/2017 (convertito dalla L. n.123/2017), ha esplicitamente incluso i titolari di reddito da lavoro dipendente tra i beneficiari e ha previsto il rimborso dell'eccedenza rispetto al 10% anche per chi avesse versato integralmente. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Costituzione, articolo 111

    Richiamata nella censura sulla motivazione; la Corte afferma che la motivazione per relationem è compatibile con i principi di motivazione della giustizia purché consenta il controllo del percorso logico-giuridico.

  • Codice di procedura civile, articolo 132, comma 2, n. 4

    Richiamato nella critica della motivazione; la sentenza conferma la legittimità del rinvio ad altri precedenti quando questo è sufficientemente esplicitato e permette il controllo.

  • Disposizioni di attuazione del c.p.c., articolo 118

    Richiamata in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della CTR ancorché in parte per relationem.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 1 comma 2, art. 36 comma 2 nn. 2 e 4, artt. 53 e 54

    Norme processuali tributarie invocate dall'Amministrazione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente considerato le allegazioni e i fatti, escludendo vizi di motivazione formale o sostanziale rispetto a tali disposizioni.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione sulla violazione di legge e motivazione; la Corte ha esaminato e rigettato i motivi sulla base di questa disposizione.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9, comma 17

    Norma che individua la misura del 10% e la disciplina agevolativa collegata; la Corte ha ricordato che l'interpretazione favorevole ai soggetti che hanno versato è consolidata in giurisprudenza e rafforzata dalle successive modifiche legislative.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 665

    Norma che originariamente identifica i destinatari del rimborso per i residenti nelle province colpite dal sisma 1990; la Corte ha ritenuto che i titolari di reddito da lavoro dipendente rientrino tra i beneficiari, come chiarito anche dalla successiva modifica normativa.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 38

    Richiamato per il principio che, in tema di rimborsi sulle imposte dei redditi, sono legittimati a richiedere il rimborso sia il sostituto d'imposta sia il soggetto percettore (sostituito). La Corte ribadisce questo orientamento consolidato.

  • Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91, articolo 16-octies, e L. 3 agosto 2017, n. 123 (conversione)

    Modifica normativa che ha esplicitamente incluso i titolari di reddito da lavoro dipendente tra i beneficiari del rimborso e ha previsto che il rimborso operi anche per chi abbia versato integralmente, tramite rimborso dell'eccedenza rispetto al 10%.

  • Codice di procedura civile, articolo 360-bis

    Invocato dalla Corte per dichiarare inammissibili alcuni motivi di ricorso quando non contengono argomentazioni idonee a mutare l'orientamento di legittimità consolidato.

  • Codice civile, articolo 2697

    Richiamato dall'Amministrazione in tema di onere della prova; la Corte non ha accolto la censura, confermando il quadro giurisprudenziale sul diritto al rimborso e sulla legittimazione attiva del contribuente.

  • Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 3 comma 3; L. n. 212 del 2000 articolo 3 comma 1; codice civile articolo 2033; preleggi artt. 11 e 14

    Norme richiamate dall'Amministrazione nella terza doglianza in tema di finalità della disciplina condonistica e effetti; la Corte ha ritenuto che tali argomentazioni non giustificassero la revisione del consolidato orientamento giurisprudenziale.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi relativi a imposizioni per periodi soggetti ad agevolazioni post-sisma, sia il sostituto d'imposta sia il percipiente (lavoratore dipendente) sono legittimati a chiedere il rimborso; il contribuente non è escluso automaticamente dalla legittimazione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile se il rinvio alle precedenti pronunce è effettuato in modo tale da consentire il controllo del percorso logico-giuridico: il giudice di merito deve esporre fatti e argomentazioni e indicare l'identità delle questioni con quelle decise nei precedenti richiamati.
  • Le modifiche legislative successive (D.L. n.91/2017 convertito dalla L. n.123/2017) hanno chiarito che il diritto al rimborso opera anche per chi abbia versato integralmente, con rimborso dell'eccedenza rispetto al 10%, e hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale.
  • Questioni operative relative ai limiti di spesa e alle modalità di erogazione dei rimborsi rientrano nella fase amministrativa/esecutiva e non incidono di per sé sul riconoscimento del diritto sostanziale al rimborso riconosciuto dal giudice.
  • L'onere della prova resta importante: il contribuente deve fornire elementi probatori del diritto vantato, ma l'Amministrazione non può escludere a priori la domanda del percipient se la giurisprudenza riconosce la sua legittimazione; eventuali contestazioni probatorie vanno valutate nel merito.

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