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Sentenza

Sentenza n. 1185/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Modena prot. uscita n. -OMISSIS- del 30 giugno 2022, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, in relazione al procedimento di cui all’istanza di emersione n. -OMISSIS- del 2 luglio 2020, prot. -OMISSIS-, avanzata dal sig. -OMISSIS- per la regolarizzazione del lavoratore sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202200756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Modena relativo all’istanza presentata dal datore di lavoro per la sua regolarizzazione. Il provvedimento era motivato dalla non riconducibilità dell’attività lavorativa alle attività comprese nell’allegato 1 al d.m. 27 maggio 2020. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge, l’eccesso di potere e la nullità dell’atto per mancata traduzione del provvedimento nella lingua d’origine, richiamando la disciplina applicabile ai provvedimenti di espulsione. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo di non essere stato posto in condizione di comprendere le ragioni del diniego. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 103 d.l. 34/2020 e dell’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, nonché difetto di istruttoria, motivazione contraddittoria e illogicità manifesta, sostenendo che avrebbe dovuto essergli rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo a lui imputabile il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno. La Prefettura ha eccepito che non esisteva alcun rapporto di lavoro, neppure irregolare, ma soltanto una promessa di assunzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che il lavoratore non fosse titolare di un rapporto di lavoro irregolare, ma soltanto destinatario di una mera promessa di assunzione. Tale circostanza impedisce l’accesso alla procedura di emersione, finalizzata a regolarizzare rapporti lavorativi esistenti e non a consentire assunzioni fittizie o future. Sono stati respinti i primi due motivi: la mancata traduzione degli atti procedimentali nella lingua madre non ha carattere invalidante e non determina, di per sé, né l’illegittimità del diniego né la violazione delle garanzie partecipative; inoltre, secondo una concezione non formalistica della partecipazione, l’eventuale deficit conoscitivo non ha impedito una difesa utile, come dimostrato dalla proposizione di un ricorso articolato. È stato respinto anche il terzo motivo: l’assenza di un rapporto di lavoro da regolarizzare preclude il rilascio del permesso per attesa occupazione, indipendentemente dalla non imputabilità al lavoratore della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    La procedura di emersione presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare da regolarizzare e non può essere utilizzata per una mera promessa di assunzione.

  • art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è rilasciabile quando manca un rapporto di lavoro preesistente da regolarizzare, anche se la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non è imputabile al lavoratore.

  • allegato 1 al d.m. 27 maggio 2020

    Individua le attività lavorative ammesse alla procedura di emersione richiamata nel provvedimento prefettizio.

Massime di principio

  • La procedura di emersione dal lavoro irregolare presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro effettivo, sebbene irregolare; una mera promessa di assunzione non è sufficiente e non può fondare la regolarizzazione.
  • La mancata traduzione di un provvedimento amministrativo nella lingua madre dello straniero non determina di per sé l’invalidità dell’atto, né comporta automaticamente la violazione delle garanzie partecipative; può rilevare, eventualmente, ai fini della rimessione in termini per l’impugnazione tardiva.
  • L’eventuale deficit conoscitivo derivante dall’assenza di traduzione non comporta una lesione sostanziale della partecipazione quando non abbia impedito al destinatario di approntare un’utile difesa, desumibile anche dalla proposizione di un ricorso articolato.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato se manca un rapporto di lavoro preesistente da regolarizzare; la non imputabilità al lavoratore della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non supera tale presupposto negativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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