Corte di giustizia, Sentenza C-66/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2024. — Elliniki Ornithologiki Etaireia e a. contro Ypourgos Esoterikon e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Classificazione di un territorio come zona di protezione speciale – Specie dette di “designazione” – Misure orizzontali temporanee applicate uniformemente a tutte le zone di protezione speciale – Mancata adozione di piani di gestione individualizzati. — Causa C-66/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in modo estensivo gli obblighi di conservazione nelle ZPS, chiarendo che essi non possono essere ridotti alle sole specie "di designazione". Per ogni ZPS, gli Stati membri devono adottare obiettivi e misure che coprano tutte le specie protette presenti, con una graduazione delle priorità decisa a livello nazionale. La verifica ambientale dei singoli progetti resta complementare, ma non incide sulla portata degli obblighi derivanti dalle direttive uccelli e habitat.
Conservazione delle ZPS: gli Stati membri devono fissare, per ogni zona di protezione speciale, obiettivi e misure di conservazione che riguardino tutte le specie protette presenti e non solo le c.d. specie di designazione, senza che la valutazione ambientale dei progetti limiti tale obbligo.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva uccelli, letto in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva habitat, consenta norme nazionali che limitano le misure di protezione, conservazione e ripristino nelle ZPS alle sole specie di designazione; se rilevi il carattere temporaneo e orizzontale di tali misure in assenza di piani di gestione individualizzati; e se l’obbligo di valutazione ambientale dei progetti ai sensi della direttiva 2011/92 incida sulla portata di tali obblighi di conservazione.
Principio di diritto
Gli Stati membri devono definire, per ciascuna zona di protezione speciale considerata singolarmente, obiettivi e misure di conservazione riferiti a tutte le specie di uccelli tutelate dalla direttiva 2009/147/CE presenti nella zona e al loro habitat, e non soltanto alle specie che hanno giustificato la designazione della zona; spetta agli Stati membri stabilire priorità tra tali misure in funzione della loro rilevanza per gli obiettivi di conservazione. L’obbligo di svolgere una valutazione ambientale dei progetti ai sensi della direttiva 2011/92/UE non modifica la portata di questi obblighi sostanziali di conservazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/147/CE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 2009/147/CE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 6, paragrafi da 2 a 4, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 7, direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2011/92/UE
- Direttiva 2014/52/UE
Conservazione delle ZPS e specie protette oltre le specie di designazione
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Symvoulio tis Epikrateias in una controversia relativa alla legittimità di un decreto ministeriale greco del 2012 in materia di zone di protezione speciale (ZPS). La Corte è chiamata a chiarire l’estensione degli obblighi di protezione derivanti dalla direttiva uccelli e dalla direttiva habitat, nonché il ruolo della valutazione ambientale dei progetti ai sensi della direttiva 2011/92.
Fatti e procedimento principale
Associazioni ambientaliste e alcuni cittadini hanno contestato il decreto ministeriale del 2012, sostenendo che esso recepisse in modo incompleto la direttiva 2009/147/CE. In particolare, il decreto avrebbe previsto misure di protezione riferite soprattutto alle "specie di designazione", cioè le specie che hanno giustificato la classificazione della ZPS, con misure orizzontali applicate uniformemente a tutte le ZPS e senza piani di gestione individualizzati per ciascuna zona.
Il giudice nazionale ha evidenziato che, al momento dell’adozione del decreto, non erano ancora stati fissati obiettivi di conservazione specifici per ogni ZPS e ha chiesto se ciò fosse compatibile con il diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli), che impone agli Stati membri misure speciali di conservazione e la classificazione come ZPS dei territori più idonei per le specie dell’allegato I e per le specie migratrici regolari;
- l’articolo 6, paragrafi 1-4, della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat), in particolare il paragrafo 2 sugli obblighi di prevenzione del degrado e il paragrafo 3 sulla valutazione appropriata di piani e progetti;
- l’articolo 7 della direttiva habitat, che sostituisce, per le ZPS, gli obblighi dell’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva uccelli;
- la direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, sulla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che la direttiva uccelli tutela tutte le specie di uccelli selvatici, ma riserva un regime specificamente mirato e rafforzato alle specie dell’allegato I e alle specie migratrici regolari non incluse in tale allegato. Per queste specie, gli Stati membri devono sia designare le ZPS sia adottare misure speciali di conservazione.
La Corte sottolinea che:
- le ZPS sono designate per specie specifiche, ma ciò non significa che la protezione si esaurisca nelle sole specie che hanno determinato la designazione;
- l’articolo 4 della direttiva uccelli, letto alla luce dell’articolo 6 della direttiva habitat, impone che gli Stati membri definiscano obiettivi di conservazione per ciascuna ZPS;
- tali obiettivi devono considerare tutte le specie protette presenti nella zona, non soltanto le specie di designazione, anche se queste ultime mantengono una posizione prioritaria.
La Corte evidenzia inoltre che un’interpretazione limitata alle sole specie di designazione contrasterebbe con la finalità delle direttive, poiché lascerebbe prive di adeguata tutela le specie protette presenti in ZPS senza che esse abbiano costituito il criterio di classificazione della zona.
Ruolo della fissazione delle priorità e delle misure
Pur esigendo una tutela per tutte le specie protette presenti nella ZPS, la Corte precisa che gli Stati membri possono stabilire priorità in funzione della rilevanza delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione. Le specie e gli habitat che hanno giustificato la designazione godono di uno status prioritario, ma la presenza di altre specie rari, vulnerabili o ecologicamente significative non può essere trascurata.
La Corte osserva anche che gli obiettivi di conservazione non devono necessariamente essere enunciati per ciascuna specie in un atto distinto o nel medesimo atto che designa la ZPS; ciò che conta è che il quadro giuridico sia cogente, chiaro ed effettivo.
Seconda questione: misure orizzontali e assenza di piani di gestione
Alla seconda questione la Corte non risponde autonomamente, ritenendo sufficiente la soluzione data alla prima. Tuttavia rileva che le misure nazionali descritte dal giudice del rinvio, essendo in sostanza applicate solo alle specie che hanno giustificato la designazione, non soddisfano l’esigenza di una protezione riferita a tutte le specie protette presenti nella ZPS.
Terza questione: valutazione ambientale dei progetti
Quanto alla terza questione, la Corte afferma che l’obbligo di valutazione ambientale dei progetti previsto dalla direttiva 2011/92 è irrilevante ai fini della definizione della portata degli obblighi sostanziali di conservazione derivanti dalla direttiva uccelli e dalla direttiva habitat.
Il fatto che, nell’ambito della valutazione di impatto, siano esaminati tutti gli uccelli elencati nell’allegato I e le specie migratrici regolari non modifica infatti il contenuto degli obblighi di protezione delle ZPS, che restano autonomi e devono essere rispettati indipendentemente dalla disciplina dei singoli progetti.
Dispositivo e principio affermato
La Corte dichiara che:
- gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE e 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 92/43/CEE impongono agli Stati membri di definire, per ogni ZPS, obiettivi e misure di conservazione riguardanti tutte le specie protette e il loro habitat;
- l’obbligo di valutazione ambientale dei progetti ai sensi della direttiva 2011/92/UE, come modificata, non incide sulla portata di tali obblighi.
La sentenza rafforza quindi l’idea che la protezione delle ZPS non possa essere ridotta a un approccio selettivo fondato solo sulle specie iniziali di designazione, ma debba coprire l’insieme delle specie tutelate effettivamente presenti nella zona.
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