Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8304/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) contestazione del periodo temporale dei rapporti di lavoro (sostegno che le dichiarazioni riguardavano il 2014 e pertanto le domande si riferivano agli elenchi 2015, con conseguente esclusione della consumazione del reato e configurazione del solo tentativo); (2) censura della qualificazione giuridica della mera trasmissione delle dichiarazioni trimestrali (dmag) rilevando che, dopo le modifiche legislative, la mera trasmissione poteva integrare al più il reato di cui all'art. 483 cod. pen. e non il falso ideologico per induzione; (3) richiesta di riqualificazione delle fattispecie contestate da truffa aggravata e falso ideologico in atto pubblico a indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter), in quanto mancavano gli artifici e i raggiri tipici della truffa e le condotte si fondavano su autocertificazioni e trasmissioni di dmag con monte ore amplificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi infondati: ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente valutato le certificazioni amministrative che indicavano l'anno 2015 e che la fattispecie di falso per induzione è correttamente configurata quando la dichiarazione del privato condiziona la formazione dell'atto pubblico. Ha invece accolto il terzo motivo: la sentenza impugnata non ha dato adeguata risposta sulla questione della possibile riqualificazione delle condotte come indebito percepimento di erogazioni pubbliche (art. 316-ter), né ha chiarito se l'ente erogatore abbia svolto autonoma attività di accertamento (elemento decisivo per distinguere truffa da indebita percezione). Inoltre la Corte ha rilevato un'insuperabile incertezza sul tempus commissi delicti (periodo di consumazione), che impedisce di valutare l'eventuale estinzione per prescrizione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio, compresa la verifica degli effetti di prescrizione.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive proroghe

    Riferimento procedurale: la Corte prende atto della tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, ai fini del processo.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma della truffa aggravata: la Corte valuta la sussistenza degli elementi costitutivi della truffa e distingue tale reato dall'indebita percezione di erogazioni pubbliche sulla base della presenza o meno dell'induzione in errore dell'ente erogatore.

  • legge n. 608 del 1996, art. 9-quinquies

    Citate dal ricorrente in relazione ai termini di pubblicazione degli elenchi annuali: la Corte osserva che il giudice di merito ha però fondato la propria decisione su riscontri documentali concreti che indicano l'anno 2015, rendendo infondata la ricostruzione normativa astratta proposta dal ricorrente.

  • d.l. n. 338 del 1989, art. 7

    Riferimento richiamato dal ricorrente in tema di termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola; la Corte ritiene prevalente la prova documentale che indica il periodo considerato.

  • art. 483 cod. pen.

    Norma sul falso materiale e sulle responsabilità del dichiarante: la Corte distingue il falso ideologico per induzione (quando la falsa dichiarazione del privato condiziona l'atto pubblico) dalla fattispecie dell'art. 483 (quando il pubblico ufficiale si limita a trasporre nel documento la dichiarazione ricevuta e il dichiarante è responsabile per la veridicità).

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche: la Corte rileva che questa fattispecie si differenzia dalla truffa perché non richiede l'induzione in errore dell'ente erogatore; la sentenza di merito non ha chiarito se le condizioni per tale riqualificazione ricorressero, dunque la questione va valutata nuovamente in grado di rinvio.

  • legge n. 98 del 2011, art. 38

    Riferimento normativo sulla soppressione della predisposizione degli elenchi trimestrali: richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che la mera trasmissione delle dichiarazioni poteva integrare al piu' l'art. 483; la Corte tuttavia ritiene che il ruolo pratico della dichiarazione del privato nel formare l'atto pubblico giustifica l'imputazione di falso ideologico per induzione laddove i fatti lo dimostrino.

Massime di principio

  • Differenza pratica tra truffa aggravata e indebito percepimento di erogazioni pubbliche: la truffa richiede l'induzione in errore dell'ente erogatore tramite artifici o raggiri, mentre l'indebita percezione si realizza quando l'ente si limita ad accogliere autocertificazioni senza autonoma attività di accertamento.
  • Falso ideologico per induzione vs. art. 483: se la falsa dichiarazione del privato condiziona la formazione dell'atto pubblico si configura il falso ideologico per induzione; se il pubblico ufficiale si limita a trascrivere la dichiarazione, la responsabilità primaria è del dichiarante e può ricorrere l'art. 483.
  • Importanza della prova documentale concreta: ricostruzioni normative 'astratte' non prevalgono se il giudice di merito fonda la decisione su certificazioni amministrative e dati fattuali univoci (es. riferimento temporale nelle certificazioni).
  • Necessità di motivazione sul requisito dell'accertamento dell'ente: per escludere la truffa e riconoscere l'indebita percezione, il giudice deve chiarire se l'ente erogatore ha svolto o meno una autonoma attività di verifica.
  • Rilevanza del tempus commissi delicti e della prescrizione: indicazioni temporali precise nell'imputazione e nella motivazione sono essenziali; l'incertezza sul periodo di consumazione può comportare annullamento e nuova valutazione anche in relazione alla prescrizione.
  • Strategia difensiva suggerita: contestare la qualificazione giuridica della condotta (richiedendo la riqualificazione in art. 316-ter), puntare su carenze motivazionali riguardo all'attività accertativa dell'ente e sulla precisione del tempus commissi per questioni di prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.