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Sentenza

Sentenza del 10/01/2022 n. 477 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento ICI/IMU (originariamente relativo all'anno 2005 e poi ricomprese annualità 2000-2019) con contestazione della maggiore imposizione richiesta dal Comune. Il Comune aveva proposto ricorso per cassazione avverso le decisioni favorevoli alla contribuente in primo e secondo grado; le parti, però, hanno poi raggiunto un accordo conciliativo che definisce l'operatività di esenzioni/abbattimenti e un pagamento concordato.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in conseguenza dell'accordo transattivo tra le parti, compensando le spese processuali. Nel concreto il Comune ha riconosciuto alla Fondazione l'esenzione IMU parziale prevista (art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1922) in proporzione all'utilizzo non commerciale secondo la normativa del 2012 e il D.M. n. 200/2012, ha riconosciuto l'abbattimento del 50% per immobili inutilizzati e le basi imponibili sono state rideterminate per gli anni 2000-2019; la Fondazione si è impegnata a versare complessivamente Euro 324.458,00 rateizzati. La Corte ha inoltre dichiarato l'insussistenza del requisito per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art.13, comma 1-quater, in quanto la controversia è stata estinta per conciliazione, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 8980/2018).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1922, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Riconosciuta dalla parte pubblica come base dell'esenzione IMU per attività non commerciali della Fondazione, applicata in proporzione all'utilizzo non commerciale.

  • D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis (convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)

    Richiamato per stabilire il criterio di proporzionalità dell'esenzione rispetto all'utilizzazione non commerciale dell'immobile.

  • D.M. 19 novembre 2012, n. 200, art. 5

    Utilizzato per il calcolo del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali che determina la base imponibile (es. fissazione della base al 21%).

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicazione esclusa in presenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per conciliazione; il raddoppio del contributo unificato è previsto solo in caso di integrale conferma della statuizione impugnata (rigetto) o in caso di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

  • Cass. Sez. Un., n. 8980 del 11/04/2018

    Principio richiamato: quando le parti definiscono la controversia con accordo nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e viene meno l'efficacia della sentenza impugnata.

  • Artt. 382-384 c.p.c.

    Richiamati per escludere che la declaratoria di cessazione per accordo rientri nelle tipologie previste per altre decisioni processuali; sostengono l'inderogabilità dell'orientamento delle Sezioni Unite citate.

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono un accordo conciliativo durante il giudizio di cassazione, la Corte di Cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere: la pronuncia impugnata perde efficacia e il merito non viene esaminato.
  • La cessazione per conciliazione comporta normalmente la compensazione delle spese tra le parti, salvo diversa pattuizione.
  • Il meccanismo sanzionatorio che prevede il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il procedimento si estingue per conciliazione; si applica solo in ipotesi di integrale conferma della decisione impugnata o di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
  • Gli accordi transattivi che rideterminano basi imponibili e prevedono pagamenti rateali devono essere formalizzati con verbale di conciliazione e comunicati alle autorità giudiziarie competenti per ottenere la declaratoria di cessata materia del contendere.
  • In controversie tributarie, la stipulazione di una transazione può comportare riconoscimenti parziali di esenzioni/abbattimenti insieme all'adozione di un piano di pagamento: la soluzione pratica prevale sulla decisione di merito e schermalmente evita il rischio di una sentenza sfavorevole definitiva.

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