Sentenza n. 750/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 61/2025, pubblicata il 20/03/2025, emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 31/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposto il pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. Deduceva la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, nonostante la regolare notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Chiedeva quindi il pagamento delle somme liquidate, l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione e l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, come richiesto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva contestato la spettanza o l'azionabilità del credito. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha invece respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, riconoscere una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo oggetto di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile soltanto dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza regolarmente notificata impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione l'integrale adempimento, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, il quale assume le funzioni su istanza del creditore e può adottare tutti gli atti contabili e organizzativi necessari all'esecuzione del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficientemente acceleratoria dell'adempimento e non comporta automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; tale indennizzo richiede specifiche ragioni che giustifichino il dubbio sull'effettivo e sollecito adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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